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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37230/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riparazione per errore giudiziario (art.643 c.p.p.). Il ricorrente contestava che non sussistesse la "colpa grave" a lui addebitata quale causa dell'errore giudiziario: deduceva che le due conversazioni captate (12 e 29 marzo 1996) non potevano essere valorizzate per escludere il diritto alla riparazione, tanto più che successive perquisizioni erano state negative e l'interrogatorio di garanzia del 3 luglio 1996 forniva giustificazioni sulla sua assenza dalle captazioni e sul rapporto con Noto Mario. Sosteneva inoltre che la Corte territoriale avesse riutilizzato elementi già impiegati per il titolo cautelare senza valutare compiutamente le ragioni della pronuncia di revisione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art.643 c.p.p. da parte della Corte d'appello, che aveva valutato le due conversazioni come cause decisive (e ostative) ai fini della riparazione per errore giudiziario. La Cassazione ha osservato che il ricorrente non ha svolto una critica argomentata e puntuale della motivazione impugnata, limitandosi a censure generiche; ha confermato che l'interrogatorio del 3 luglio 1996 era stato esaminato dalla Corte territoriale e ritenuto insufficiente ad escludere la colpa ostativa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 643 cod. proc. pen.

    comma 1, riferimento alla colpa grave che "ha dato causa ... all'errore giudiziario"

    La Corte interpreta l'art.643 in senso restrittivo: per escludere la riparazione è necessario che la colpa grave abbia concretamente "dato causa" all'errore giudiziario e non si limiti a concorrervi. Nel caso, però, i giudici territoriali hanno ritenuto che la condotta del ricorrente (partecipazione alle conversazioni) abbia dato causa all'errore.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    comma 1, riferimento alla colpa grave che "abbia dato o concorso a darvi causa ..."

    Richiamato a confronto per evidenziare la differenza con l'art.643: per l'ingiusta detenzione è sufficiente che la colpa grave abbia concorso a dare causa allo stato detentivo; per la riparazione dell'errore giudiziario la soglia è più alta (deve aver dato causa).

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Norme sul contenuto e sui requisiti motivazionali dell'atto di impugnazione: la mancata indicazione puntuale delle ragioni di diritto e dei fatti che sostengono il motivo di ricorso comporta l'inammissibilità. La Corte ha escluso il ricorso anche per carenza di critica argomentata alla motivazione impugnata.

Massime di principio

  • Per ottenere la riparazione per errore giudiziario (art.643 c.p.p.) è necessario dimostrare non solo l'errore giudiziario ma anche l'assenza di "colpa grave" del richiedente: la colpa grave deve aver dato causa all'errore, non limitarsi a concorrervi.
  • Nei ricorsi contro provvedimenti che negano la riparazione è indispensabile una critica argomentata e puntuale della motivazione impugnata; censure generiche o ripetitive della posizione già esposta in sede territoriale espongono all'inammissibilità.
  • Le intercettazioni o altre captazioni utilizzate nel precedente giudizio possono essere ritenute determinanti per escludere la riparazione se la revisione non ha escluso la partecipazione dell'imputato ai fatti emersi da tali captazioni.
  • Le prove nuove o non acquisite nel processo precedente sono rilevanti nel giudizio di revisione; tuttavia, la loro esistenza non esclude automaticamente la colpa grave ai fini della riparazione se la condotta dell'interessato è considerata causa dell'errore.
  • È fondamentale nel ricorso indicare con precisione quali elementi della motivazione si ritengono errati e fornire argomentazioni di diritto e di fatto che spieghino perché le valutazioni dei giudici territoriali non reggono.
  • Occorre distinguere chiaramente tra la disciplina dell'ingiusta detenzione (art.314 c.p.p.), per la quale la colpa grave può anche aver concorso a darne causa, e quella della riparazione per errore giudiziario (art.643 c.p.p.), per la quale il nesso di causalità richiesto è più stringente.

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