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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39629/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato personalmente un'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione. Dal testo emerge che il ricorso è successivo al 3 agosto 2017, così come il provvedimento impugnato. La Corte di cassazione rileva d'ufficio che, per effetto della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione dell'imputato o del condannato deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso è stato presentato personalmente e non tramite difensore abilitato, viene dichiarato inammissibile de plano.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato/condannato senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione, requisito imposto dall'art. 613, comma 1, c.p.p. per i ricorsi successivi al 3 agosto 2017. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso per cassazione dell'imputato o del condannato, per gli atti successivi al 3 agosto 2017, deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità quando ne ricorrano i presupposti evidenti dagli atti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, se non risulta assente la colpa nella proposizione dell'impugnazione.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non siano esclusi profili di colpa nella presentazione del ricorso.

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato o dal condannato deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale integra una causa di inammissibilità.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso è immediatamente desumibile dagli atti, la Corte di cassazione può dichiararla de plano senza ulteriore contraddittorio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo esclusione dei profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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