Cassazione Penale, Ordinanza n. 26795/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre disposto che nulla fosse dovuto sulle spese di parte civile, per la tardività del deposito della memoria difensiva e della nota spese. Il merito della condanna di appello non risulta riformato.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta del 19/09/2024. Il ricorso deduceva un unico motivo: la tardività della querela. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale censura non era stata formulata nei precedenti gradi di merito e veniva introdotta per la prima volta in sede di legittimità; per questo motivo il motivo è stato ritenuto non consentito ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., con conseguente violazione della catena devolutiva.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso non può essere proposto per la prima volta in cassazione se non è stato devoluto nei precedenti gradi di giudizio; la nuova deduzione viola la catena devolutiva ed è inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o di diritto non dedotte nei gradi precedenti, quando la censura richieda una devoluzione che non è avvenuta.
- La deduzione per la prima volta in cassazione di un vizio relativo alla querela è preclusa se non risulta che la questione sia stata oggetto di esame nei precedenti gradi.
- La violazione della catena devolutiva comporta l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni economiche accessorie previste dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26720/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26721/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26722/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26723/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26724/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26727/2025 del 22/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →