Cassazione Civile, Ordinanza n. 24305/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società contribuente, di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a un decreto ingiuntivo ottenuto dopo il pagamento effettuato dal garante nell'ambito di una fideiussione collegata a un contratto di locazione finanziaria. La CTR aveva accolto il ricorso della contribuente e annullato l'avviso. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 8, parte prima della tariffa, del d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante escusso dal creditore garantito nei confronti del debitore principale deve essere assoggettato a imposta di registro proporzionale sul valore della condanna, perché il garante esercita un'azione di rimborso di quanto versato e non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA. La contribuente ha resistito sostenendo, invece, che si trattasse di un'operazione soggetta a IVA perché l'azione era riconducibile al rapporto finanziario sottostante.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso della contribuente contro l'avviso di liquidazione. Ha inoltre compensato le spese dell'intero giudizio, valorizzando il successivo consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia. La Corte ha affermato che il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante che abbia adempiuto la fideiussione e agisca per il recupero di quanto pagato va tassato con aliquota proporzionale, perché il rapporto di garanzia è fiscalmente autonomo e distinto dal contratto principale attratto in campo IVA.
Norme richiamate
per stabilire il regime dell'imposta di registro, occorre distinguere gli atti assoggettati a IVA da quelli che non lo sono; nel caso di azione di rimborso del garante non opera l'attrazione nel regime IVA.
art. 8, parte prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986
il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante escusso è soggetto a imposta di registro proporzionale sul valore della condanna.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la censura è stata proposta come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Cass. Sez. U., 10/07/2019, n. 18520
il principio richiamato è che il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante escusso è soggetto a imposta proporzionale perché il garante esercita un'azione di rimborso di quanto versato e non fa valere prestazioni soggette a IVA.
Cass. Sez. 5, 09/10/2015, n. 20266
richiamata in linea conforme al principio delle Sezioni Unite sul regime fiscale del decreto ingiuntivo ottenuto dal garante.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante che abbia pagato in esecuzione della fideiussione e agisca per il recupero delle somme è tassato con aliquota proporzionale sul valore della condanna quando l'azione non riguarda corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 40 del d.P.R. n. 131/1986, rileva la natura autonoma del rapporto di garanzia rispetto al contratto principale: non basta che il rapporto originario sia collegato a un'operazione astrattamente imponibile ai fini IVA.
- Nel giudizio di legittimità, quando la questione giuridica è stata successivamente chiarita dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte può compensare le spese dell'intero processo.
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