Parere n. 414/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. k10/595642 di diniego della concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego della concessione della cittadinanza italiana, provvedimento n. k10/595642
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che l’amministrazione avrebbe attribuito rilievo a una mera denuncia di polizia per reati in materia di stupefacenti, non seguita da una sentenza di condanna e dal cui esito non risultava; inoltre, avrebbe considerato indebitamente una denuncia e un decreto penale di condanna riguardanti la coniuge convivente. Il ricorrente ha anche lamentato la mancata considerazione del proprio grado di integrazione nella comunità nazionale.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il diniego. La concessione della cittadinanza costituisce oggetto di una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale e la posizione del richiedente è di interesse legittimo. L’amministrazione può considerare, nell’ambito della valutazione sull’integrazione e sull’irreprensibilità della condotta, anche fatti non ancora accertati in sede penale o, con adeguata motivazione, fatti rispetto ai quali la responsabilità penale sia stata esclusa. Il ricorrente non ha dimostrato che il procedimento relativo alla propria denuncia non fosse mai stato avviato o non si fosse concluso con una condanna. Possono inoltre rilevare le vicende penali dei familiari conviventi quando denotino una regia familiare, la fruizione familiare dei proventi o forme di collaborazione, protezione o condivisione di schemi devianti. Nel caso concreto, il decreto penale a carico della coniuge per spendita di monete false è stato ritenuto indicativo di una finalità di lucro e della possibile destinazione del provento al sostentamento familiare. Il ricorso è stato pertanto respinto.
Osservazioni
Rilevanza della denuncia a carico del richiedente
L’amministrazione può attribuire rilievo anche a fatti non ancora processualmente accertati e non è tenuta a limitarsi alle sole condanne definitive, purché la valutazione sia adeguatamente motivata. Il ricorrente, che si è limitato a contestare l’assenza di una condanna e l’ignoranza dell’esito del procedimento, non ha dimostrato che il procedimento non fosse stato avviato o non si fosse concluso con una condanna.
Rilevanza delle vicende penali della coniuge
Le vicende penali dei familiari conviventi possono essere considerate nella valutazione discrezionale sulla concessione della cittadinanza quando evidenzino una regia familiare, la fruizione familiare dei proventi del reato o atteggiamenti di collaborazione, protezione reciproca o condivisione di schemi devianti. La denuncia e il decreto penale di condanna riguardanti la coniuge non sono stati specificamente contestati dal ricorrente e il reato di spendita di monete false è stato ritenuto indicativo di una finalità di lucro potenzialmente destinata al sostentamento familiare.
Integrazione nella comunità nazionale
Il grado di integrazione deve essere valutato insieme alle condizioni lavorative, economiche e familiari e all’irreprensibilità della condotta. Nel caso concreto, tale allegazione non è stata ritenuta idonea a superare gli elementi negativi considerati dall’amministrazione.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è oggetto di una valutazione discrezionale di opportunità politico-amministrativa; il richiedente non vanta un diritto soggettivo all’acquisto dello status.
È richiamato quale fattispecie oggetto della denuncia a carico della coniuge convivente; il parere non ne esamina autonomamente gli elementi costitutivi.
È richiamato in relazione al decreto penale di condanna per spendita di monete falsificate ricevute in buona fede; la vicenda è considerata rilevante quale indice di finalità di lucro e di possibile fruizione familiare del provento.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme all’art. 10 del regolamento GDPR, il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione implica una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale, nella quale il richiedente è titolare di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo all’acquisto dello status.
- Nella valutazione dell’integrazione stabile e dell’irreprensibilità della condotta, l’amministrazione può considerare non soltanto le condanne penali definitive, ma anche fatti non ancora processualmente accertati o, con specifica motivazione, fatti rispetto ai quali la responsabilità penale sia stata esclusa.
- Le vicende penali dei familiari conviventi possono essere valorizzate quando, per le loro caratteristiche concrete, evidenzino una regia familiare, la fruizione familiare dei proventi del reato o forme di collaborazione, protezione reciproca o condivisione di schemi devianti.
- La valutazione del grado di integrazione nella comunità nazionale deve essere complessiva e comprendere condizioni lavorative, economiche e familiari, nonché il rispetto delle regole della convivenza civile, che non si esaurisce nell’assenza di condanne penali.
Diniego della cittadinanza italiana per valutazione negativa dell’integrazione
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un cittadino nigeriano contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Fatti rilevanti
L’istanza era stata presentata il 3 maggio 2016. Il Ministero aveva respinto la domanda considerando:
- una denuncia a carico del richiedente per reati in materia di stupefacenti;
- una denuncia a carico della coniuge convivente per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, previsto dall’art. 495 cod. pen.;
- un decreto penale di condanna emesso nei confronti della coniuge per il reato di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, previsto dall’art. 457 cod. pen.
Il ricorrente ha sostenuto che la denuncia a proprio carico fosse una mera segnalazione di polizia, non seguita da una condanna e dal cui esito non risultava alcuna certezza. Ha inoltre contestato la rilevanza delle vicende penali della coniuge e lamentato la mancata considerazione del proprio livello di integrazione nella comunità nazionale.
Quadro giuridico della cittadinanza per naturalizzazione
La Sezione ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la concessione della cittadinanza è subordinata a una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale. Il richiedente è titolare di un interesse legittimo, poiché l’acquisto della cittadinanza comporta l’inserimento pieno nella collettività nazionale e l’assunzione dei diritti e dei doveri propri dei cittadini.
La valutazione amministrativa deve considerare un complesso di circostanze idonee a dimostrare la stabile integrazione nel tessuto sociale, comprese le condizioni lavorative, economiche e familiari e l’irreprensibilità della condotta. Assume rilievo non soltanto il rispetto delle norme penali, ma più ampiamente il comportamento tenuto nel rispetto delle regole della convivenza civile.
Rilevanza di fatti non definiti in sede penale
La Sezione ha ritenuto legittimo che l’amministrazione attribuisca rilievo anche a fatti non ancora accertati in sede penale. Non è quindi necessario che ogni elemento negativo sia necessariamente fondato su una sentenza definitiva di condanna.
Il ricorrente si era limitato ad affermare che l’esito del procedimento relativo alla denuncia per stupefacenti non fosse noto. Non aveva tuttavia allegato o dimostrato che il procedimento non fosse mai stato avviato o che non si fosse concluso con una sentenza di condanna. La censura è stata pertanto ritenuta insufficiente a mettere in discussione la valutazione ministeriale.
Rilevanza delle vicende penali dei familiari
La Sezione ha ribadito che anche le vicende penali dei componenti del nucleo familiare possono assumere rilievo nella valutazione della domanda di cittadinanza. Ciò è possibile quando i reati presentino una regia familiare, comportino la fruizione familiare dei proventi oppure denotino collaborazione, protezione reciproca o condivisione di schemi devianti, tali da riflettersi sull’integrazione dell’intero nucleo familiare.
Nel caso concreto, il ricorrente non aveva formulato contestazioni specifiche contro la rilevanza della denuncia e del precedente penale della coniuge. Il decreto penale per spendita di monete false è stato inoltre considerato espressivo di una finalità di lucro, con possibile destinazione del provento al sostentamento della famiglia. Anche questo elemento è stato quindi ritenuto legittimamente valorizzabile nel diniego.
Esito del ricorso
La Sezione ha ritenuto che il provvedimento ministeriale fosse immune dai vizi di violazione di legge ed eccesso di potere dedotti dal ricorrente. Il ricorso straordinario è stato respinto.
È stato infine disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 196/2003 e dell’art. 10 del regolamento (UE) 2016/679.
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