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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28186/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per due contravvenzioni stradali commesse il 3 ottobre 2020: guida con patente revocata o senza titolo valido e guida in stato di ebbrezza. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla asserita mancata definitività della precedente violazione rilevante ai fini del reato di guida senza patente, ma la censura riguardava un profilo non dedotto in appello. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che la decisione di merito fosse ingiustificata; la Corte ha rilevato che il motivo era generico e ripetitivo di una doglianza già esaminata e respinta con motivazione adeguata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché proposto per la prima volta in sede di legittimità, su un punto mai devoluto al giudice di appello. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché generico e meramente reiterativo di una censura già disattesa in appello con motivazione congrua. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116 Cod. Strada

    Disposizione richiamata come base della contestazione per la guida senza titolo abilitativo; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è dichiarato inammissibile in quanto nuovo in cassazione.

  • art. 186 comma 7 Cod. Strada

    Disposizione richiamata come base della contestazione per la guida in stato di ebbrezza; la decisione non ne rivaluta il merito, limitandosi a dichiarare inammissibile il ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Utilizzato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni nuove, cioè non devolute al giudice di appello, poiché il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito su punti mai sottoposti al contraddittorio di secondo grado.
  • La censura relativa a un elemento costitutivo o a un presupposto del reato è inammissibile se il relativo tema non è stato oggetto dei motivi di appello.
  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dall'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e può fondarsi anche sui precedenti penali, senza necessità di un'analitica confutazione di ogni possibile elemento favorevole.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico censure già esaminate e respinte dal giudice di merito con motivazione congrua.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende quando ne ricorrano i presupposti normativi.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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