Cassazione Penale, Ordinanza n. 18785/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, pur riconoscendo la circostanza attenuante del fatto di lieve entità e rideterminando la pena, aveva confermato nel resto la condanna pronunciata in primo grado per concorso in rapina impropria. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che la qualificazione giuridica del fatto fosse errata perché, dalle risultanze dibattimentali, non sarebbe stato provato l'uso di violenza da parte dell'imputata nei confronti della persona offesa; in sostanza, il ricorso mirava a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione dell'attendibilità e rilevanza delle prove effettuata nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure difensive si risolvessero in una richiesta di diversa ricostruzione storica dei fatti e di diversa valutazione delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione immune da vizi logici e giuridici anche in ordine alla componente violenta della condotta e che la qualificazione del fatto come rapina impropria era corretta. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110, 628, comma 2, cod. pen.
richiamati per la contestazione del concorso nel delitto di rapina impropria e per la conferma della corretta qualificazione giuridica del fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sovrapporre una diversa valutazione del compendio probatorio a quella compiuta dai giudici di merito quando la motivazione impugnata sia logicamente e giuridicamente adeguata.
- La censura che prospetti un travisamento del fatto o una diversa ricostruzione storica della vicenda, se diretta in realtà a rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove, è inammissibile in sede di legittimità.
- La qualificazione del fatto come rapina impropria è corretta quando la motivazione di merito dia conto in modo coerente della componente violenta della condotta e degli elementi costitutivi del reato.
- Il riconoscimento di un'attenuante e la conseguente rideterminazione della pena non incidono sulla tenuta della condanna nel merito se il resto della decisione è sorretto da motivazione immune da vizi.
Come è indicizzato
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