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Ordinanza

Ordinanza n. 140/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Questura di Piacenza, impugnato con motivi aggiunti, sostitutivo della precedente revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e il successivo provvedimento della Questura di Piacenza che ha sostituito la revoca originariamente impugnata. Il giudizio cautelare concerne principalmente il nuovo provvedimento. Il TAR ha rilevato, in sede di prima valutazione, che la motivazione dell'Amministrazione non appare sufficientemente circostanziata rispetto a tutti gli elementi richiesti dall'art. 9, comma 4, del d.lgs. 286/1998. In particolare, l'Amministrazione avrebbe considerato soltanto i profili di rilievo penalistico, omettendo una valutazione specifica e complessiva della durata del soggiorno in Italia e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, ravvisando un possibile difetto motivazionale per l'omessa considerazione di elementi espressamente richiesti dall'art. 9, comma 4, del d.lgs. 286/1998. Ha inoltre riconosciuto il periculum in mora, poiché l'immediata efficacia della revoca incide sulla regolare permanenza del ricorrente nel territorio italiano. Ha quindi accolto l'istanza cautelare e sospeso il provvedimento impugnato con motivi aggiunti, precisando che tale provvedimento aveva sostituito quello oggetto del ricorso introduttivo. La trattazione del merito è stata fissata per il 21 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche (…) di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale (…). Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero

    La valutazione della pericolosità non può esaurirsi nei soli precedenti o profili penalistici: il questore deve motivare anche in ordine alla durata del soggiorno in Italia e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, procedendo a una valutazione complessiva della sua posizione.

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare è stata concessa in presenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è stata richiamata, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel provvedimento con cui nega o revoca un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il questore deve motivare non soltanto sulla pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e sui profili penalistici, ma anche sulla durata del soggiorno in Italia e sull'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
  • La motivazione richiesta dall'art. 9, comma 4, del d.lgs. 286/1998 deve esprimere una valutazione complessiva e individualizzata della posizione dello straniero; la considerazione dei soli precedenti penali, senza esame degli altri elementi normativamente indicati, integra un profilo di insufficienza motivazionale rilevante in sede cautelare.
  • Sussiste il periculum in mora quando l'immediata efficacia della revoca del permesso di soggiorno incide sulla regolare permanenza dello straniero nel territorio nazionale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDifetto di motivazioneTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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