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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36557/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 5 marzo 2026, aveva rigettato il reclamo contro il decreto ministeriale di proroga del regime ex art. 41-bis ord. pen. Il detenuto, in espiazione dell’ergastolo e di ulteriori 24 anni e 9 mesi di reclusione per reati di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsioni, omicidio e altri, ha proposto un unico motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., denunciando violazione di legge e carenza di motivazione autonoma e attuale. Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe riprodotto le ragioni del decreto ministeriale senza confrontarsi con gli argomenti difensivi: i fatti e i collegamenti con il gruppo criminale sarebbero risalenti, l’ultimo contatto accertato daterebbe al 2019, la perdurante operatività dell’associazione sul territorio non dimostrerebbe di per sé la capacità del detenuto di mantenere collegamenti e la condotta intramuraria sarebbe stata corretta almeno dal 2021. La proroga sarebbe quindi basata su elementi congetturali e non su un pericolo concreto e attuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha premesso che, ai sensi dell’art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen., il controllo di legittimità è limitato alla violazione di legge, compresa l’assenza o l’apparenza della motivazione richiesta. Ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato in modo autonomo e congruo sulla persistente capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l’associazione e sull’attualità del pericolo: ha valorizzato il ruolo apicale e la lunga carriera criminale, la direzione del clan dal carcere e i precedenti contatti con l’esterno, anche tramite telefoni e applicativi abusivamente utilizzati, le direttive inviate ai sodali, la disponibilità di informazioni e poteri decisionali desunta da una conversazione del 2024, i gravi reati del 2019 per i quali era stato rinviato a giudizio, la perdurante operatività del gruppo e la valutazione dell’équipe trattamentale. La motivazione non è stata reputata apparente né stereotipata. Le censure difensive sono state considerate reiterative e non idonee a confutare, sul piano della violazione di legge deducibile in cassazione, gli argomenti dell’ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, comma 2-sexies, legge n. 354/1975

    Ne consegue che il controllo suscettibile di essere effettuato nel presente giudizio riguarda solo l'osservanza delle disposizioni di legge sostanziale e processuale e l'assenza di motivazione nei termini in cui la stessa deve essere articolata a norma dell'art. 41, comma 2-sexies, Ord. pen. che impone al Tribunale di sorveglianza di motivare sui presupposti per l'adozione del provvedimento e la congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2.

    Il sindacato di legittimità sulle decisioni del Tribunale di sorveglianza in materia di proroga del regime speciale è circoscritto alla violazione di legge e all’assenza della motivazione richiesta sui presupposti della misura e sulla congruità del suo contenuto.

  • art. 41-bis, comma 2-bis, legge n. 354/1975

    Il comma 2-bis dell’art. 41-bis Ord. pen. prevede che la proroga del provvedimento di sottoposizione a regime differenziato possa essere disposta qualora risulti che non è venuta meno la capacità del condannato di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, valutazione che deve tenere conto anche «del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto».

    La proroga può essere disposta quando risulti persistente la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale; la valutazione deve considerare gli indici previsti dalla legge e non può fondarsi sul mero automatismo della precedente sottoposizione al regime.

  • art. 27, comma 3, Cost.

    Ciò in quanto è necessario realizzare l'equilibrato bilanciamento tra le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e il rispetto dei diritti insopprimibili del detenuto, sul quale poggia la funzione rieducativa della pena, alla quale l'art. 27 Cost., comma 3, accompagna il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, che resta assolutamente inderogabile anche nei casi di regime carcerario differenziato.

    Anche nel regime differenziato la tutela dell’ordine e della sicurezza deve essere bilanciata con i diritti fondamentali del detenuto e con la funzione rieducativa della pena; resta inderogabile il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità.

Massime di principio

  • La proroga del regime detentivo speciale richiede una motivazione autonoma e congrua sull’attuale persistenza del pericolo per l’ordine e la sicurezza; non sono sufficienti proroghe automatiche, motivazioni apparenti o la mera ripetizione di formule stereotipate.
  • L’onere di dimostrare la permanenza delle condizioni che giustificano la proroga grava sull’Amministrazione penitenziaria; non è posto a carico del detenuto un onere di provare la cessazione della propria capacità di mantenere contatti con l’associazione criminale.
  • In sede di reclamo, il giudice deve verificare concretamente se gli elementi indicati dall’Amministrazione dimostrino la persistente capacità di collegamento e le eccezionali ragioni di ordine e sicurezza, anche alla luce delle circostanze allegate dal detenuto.
  • Gli elementi posti a fondamento della proroga devono essere concreti e attuali, ma non devono necessariamente essere sopravvenuti: anche fatti pregressi possono essere valorizzati se, considerati insieme agli altri indici rilevanti, dimostrano la persistenza del pericolo.
  • La capacità di mantenere collegamenti con l’associazione non deve essere provata con certezza: è sufficiente che risulti ragionevolmente probabile sulla base dei dati acquisiti, inclusi il ruolo rivestito, la vitalità del sodalizio, le nuove incriminazioni e gli esiti del trattamento penitenziario.
  • Il mero decorso del tempo dalla prima applicazione del regime speciale non è sufficiente a dimostrare la cessazione della capacità di collegamento o il venir meno della pericolosità; la valutazione deve invece fondarsi su indici fattuali e considerare anche il trattamento carcerario.
  • Nel ricorso per cassazione contro la decisione sul reclamo relativo alla proroga ex art. 41-bis, il sindacato è limitato alla violazione di legge e non consente una nuova valutazione di merito degli elementi già esaminati dal Tribunale di sorveglianza.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale

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