Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4073/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano Sez. Lavoro del 2 luglio 2024 n. 2921.

Giustizia amministrativa202504249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori per la carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, del 2 luglio 2024, n. 2921, passata in giudicato e munita di formula esecutiva, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e il Ministero era stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori. La sentenza era stata ritualmente notificata all'Amministrazione, ma il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, era decorso. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con atto di mera forma, senza contestare l'esistenza o l'entità del credito e senza fornire indicazioni sull'esecuzione del pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del giudice ordinario, rilevando che il titolo era passato in giudicato, era stato notificato e che il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento era decorso senza alcun adempimento. L'Amministrazione non ha contestato né l'an né il quantum del credito e non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'avvenuto pagamento. Il Ministero è stato quindi ordinato a effettuare integralmente il pagamento entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato sin d'ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, da attivarsi entro l'ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura della ricorrente. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'Amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato e impartire gli ordini necessari all'esecuzione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il pagamento delle somme dovute da un'Amministrazione pubblica può essere azionato in sede di ottemperanza dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni; decorso tale termine senza pagamento, sussiste l'inottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale passato in giudicato e ritualmente notificato non sia stato eseguito dall'Amministrazione dopo il decorso del termine dilatorio previsto per il pagamento dei debiti pubblici.
  • In sede di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'Amministrazione dell'esistenza e dell'entità del credito, unitamente all'assenza di prova del pagamento anche parziale, consente di accertare l'inottemperanza al giudicato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia, individuandone termini e poteri.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione già percepita dall'Amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.