Cassazione Penale, Ordinanza n. 27373/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata sulla manifesta infondatezza del ricorso, poiché la Corte di appello aveva già motivato in modo congruo sulla non occasionalità della condotta e sulla conseguente impossibilità di riconoscere la particolare tenuità del fatto.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari del 16/04/2024. Dal testo dell'ordinanza emerge che il ricorso era diretto a contestare la valutazione di merito compiuta dalla Corte territoriale sulla non occasionalità della condotta criminosa e, di conseguenza, sul diniego della particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il gravame manifestamente infondato, osservando che la motivazione della Corte di appello era adeguata e che la valutazione sulla non occasionalità della condotta integra un giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione della non occasionalità della condotta criminosa, apprezzamento rimesso al giudice di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando il giudice di merito accerti, con motivazione congrua, che la condotta non è occasionale ma inserita in una dimensione criminosa non episodica.
- La valutazione sulla non occasionalità della condotta e, più in generale, sulla sussistenza dei presupposti per applicare l'art. 131-bis c.p. costituisce apprezzamento di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a censurare una valutazione di merito correttamente motivata, senza evidenziare vizi di legittimità effettivi.
Come è indicizzato
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