Cassazione Civile, Ordinanza n. 00790/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta a ottenere il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto. La Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva accertato un’esposizione rilevante e condannato l’INPS a riconoscere il beneficio per un arco temporale più ampio di quello domandato. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione: secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe attribuito il beneficio per un periodo eccedente rispetto a quello specificamente richiesto in giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, rilevando che il vizio di ultrapetizione emergeva dal confronto tra domanda e pronuncia. Ha quindi cassato la sentenza d’appello limitatamente alla parte eccedente e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito: ha riconosciuto il diritto del lavoratore alla rivalutazione contributiva solo per il periodo dal 1.9.1982 al 31.12.1992, con condanna dell’INPS al riconoscimento del beneficio nei soli limiti temporali indicati. Le spese dei giudizi di merito sono state liquidate come già stabilito dalla sentenza cassata, con distrazione; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
Il giudice non può attribuire alla parte più di quanto richiesto: la pronuncia che riconosca un beneficio per un periodo maggiore rispetto a quello domandato integra ultrapetizione e va cassata nella parte eccedente.
Massime di principio
- La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste quando il giudice attribuisce un bene della vita o un periodo di prestazione più ampio di quello oggetto della domanda.
- Il vizio di ultrapetizione può essere accertato direttamente dal confronto tra gli atti introduttivi e la sentenza impugnata, senza necessità di ulteriori indagini di fatto.
- Quando l’errore della sentenza d’appello riguarda soltanto l’estensione temporale del beneficio e non occorrono nuovi accertamenti istruttori, la Corte di cassazione può cassare la decisione e pronunciare nel merito limitatamente al periodo effettivamente domandato.
- In sede di legittimità, la mancata opposizione della controparte può giustificare la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
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