Cassazione Penale, Ordinanza n. 13173/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato a un anno e sei mesi di reclusione per emissione di fatture per operazioni inesistenti, in qualità di legale rappresentante di una ditta individuale. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità, contestando in particolare l'esistenza delle operazioni fatturate. Ha sostenuto, in sostanza, che il materiale probatorio fosse stato male valutato e che la consulenza tecnica di parte deporrebbe per la effettività delle operazioni. La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso riproponesse censure di merito già esaminate, sollecitando una nuova valutazione del compendio istruttorio non consentita in sede di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che le doglianze miravano a una diversa lettura delle risultanze istruttorie, mentre la motivazione della Corte d'appello era congrua, fondata su dati oggettivi e non manifestamente illogica. Confermata quindi la condanna già pronunciata in appello; è stata altresì disposta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
integra il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando l'agente emetta fatture al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Corte Cost. sent. n. 186/2000
richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo quando la causa di inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuova valutazione del merito, quando il ricorso si limita a contrapporre una lettura alternativa delle prove già esaminate dai giudici di merito.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione se è congrua, fondata su elementi oggettivi e non presenta manifeste illogicità o contraddizioni decisive.
- Ai fini dell'art. 8 d.lgs. 74/2000, la prova dell'inesistenza delle operazioni fatturate può essere desunta da un complesso di indici oggettivi della fittizietà dell'impresa e della strumentalità della stessa rispetto all'utilizzatore delle fatture.
- La consulenza di parte, da sola, non è idonea a sovvertire un quadro probatorio già fondato su plurime risultanze documentali e fiscali, se non introduce documentazione contabile concreta e verificabile a sostegno dell'effettività delle operazioni.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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