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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21881/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva omessa motivazione da parte della Corte di appello in ordine a due profili: 1) la pretesa prevalenza delle circostanze attenuanti generiche già ritenute; 2) l'applicazione della circostanza attenuante speciale del danno patrimoniale di speciale tenuità. In sostanza si lamentava che l'appello non avesse valutato o non avesse fornito motivazione sui punti dedotti relativi alla riduzione della pena per le attenuanti e alla speciale tenuità del danno patrimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità dei motivi di appello. Ha richiamato il principio per cui l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è rilevabile d'ufficio anche in sede di cassazione (art. 591, comma 4, c.p.p.) e ha osservato che l'atto di appello non si confrontava in modo specifico con le valutazioni del giudice di primo grado (che aveva escluso la speciale tenuità del danno in ragione del valore non tenue degli oggetti sottratti e dei danneggiamenti accertati, e aveva motivato l'equivalenza tra aggravanti e attenuanti richiamando la condotta e la capacità a delinquere dimostrata dai numerosi precedenti). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di impugnazione è essenziale che i motivi siano specifici: il giudice di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando l'appello originario sia aspecifico e dunque non consenta un concreto confronto con le ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata.
  • Se il primo grado esclude la speciale attenuante per la tenuità del danno motivando su valore degli oggetti e su danni accertati, l'appello deve confrontarsi espressamente con quelle risultanze probatorie e spiegare perché la valutazione sarebbe errata; semplici affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • I motivi 'generici' proposti in concorso con altri motivi specifici restano viziati da inammissibilità originaria: non ottenere dal giudice d'appello una declaratoria di inammissibilità non sanifica la genericità rilevabile in cassazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese e può comportare il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non emergano profili che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Dal punto di vista difensivo, nelle impugnazioni contro la quantificazione della pena o contro il rifiuto di attenuanti occorre una motivazione articolata che indichi le ragioni giuridiche e le specifiche contestazioni alle valutazioni probatorie del giudice di merito.

Testo integrale

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