Cassazione Civile, Ordinanza n. 28163/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una sanzione amministrativa di euro 610 irrogata per il mancato ottemperamento all’ordine di abbattimento di una capra infetta. Il destinatario della sanzione ha proposto opposizione sostenendo che mancasse un valido accertamento della violazione, che il verbale di contestazione fosse stato notificato tardivamente e che il fatto contestato si fosse verificato prima dell’entrata in vigore del decreto direttoriale provinciale richiamato. In cassazione è stato dedotto, in un unico motivo, il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 7 della legge provinciale n. 9/1977, lamentando in particolare l’assenza di un verbale di accertamento circostanziato e la conseguente nullità del verbale di ammonimento e dell’ordinanza-ingiunzione. La Corte ha però rilevato che il giudice di merito aveva qualificato il comportamento come illecito permanente, ritenendo sufficiente, quale contestazione, il verbale di intimazione del 9 gennaio 2018, che riportava i fatti sostanziali, la norma violata e la sanzione prevista, e che il ricorrente non aveva mai dedotto né provato l’avvenuto abbattimento dell’animale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione del Tribunale di Bolzano che aveva respinto l’appello contro il rigetto dell’opposizione alla sanzione amministrativa. La Corte ha ritenuto infondata la censura sulla mancanza di accertamento, osservando che il giudice di merito aveva correttamente individuato il verbale di intimazione come atto di contestazione sufficiente ai sensi dell’art. 4 della legge provinciale n. 9/1977 e che, in presenza di un illecito permanente, il mancato abbattimento dell’animale integrava la violazione contestata. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
artt. 3, 4 e 7 L.P. n. 9/1977
La Corte, richiamando la motivazione del giudice di merito, ha ritenuto sufficiente un verbale che contenga i fatti sostanziali, l’indicazione della norma violata e della sanzione prevista; la contestazione può avvenire anche mediante verbale di intimazione quando questo realizzi la funzione di accertamento e contestazione dell’illecito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
L’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto è pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis.
Massime di principio
- Nelle sanzioni amministrative, il verbale di contestazione non richiede formule sacramentali: è sufficiente che consenta al destinatario di comprendere i fatti sostanziali contestati, la norma violata e la sanzione prevista.
- Quando la violazione ha natura permanente, l’illecito si consuma e permane fino all’adempimento dell’obbligo omesso; la contestazione può quindi collocarsi anche in un momento successivo alla prima condotta omissiva, purché l’inadempimento perduri.
- Chi impugna la sanzione deve allegare e, se necessario, provare gli elementi idonei a escludere l’illecito; la mera negazione non è sufficiente se il fatto costitutivo dell’infrazione risulta dalle contestazioni e dagli atti richiamati.
- Il giudice di legittimità non accoglie censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirino in realtà a rimettere in discussione l’apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito, ove la motivazione sia coerente e non illogica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28085/2024 del 31/10/2024
- ordinanza_civile · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28091/2024 del 31/10/2024
- ordinanza_civile · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28093/2024 del 31/10/2024
- ordinanza_civile · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28097/2024 del 31/10/2024
- ordinanza_civile · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28099/2024 del 31/10/2024
- ordinanza_civile · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28101/2024 del 31/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →