Cassazione Penale, Sentenza n. 24872/2022 del 28/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) vizio di motivazione per presunta insufficienza della prova basata su immagini di videosorveglianza e per l'esito negativo della perquisizione domiciliare; (2) errata applicazione della legge penale chiedendo la derubricazione da furto in abitazione (art. 624-bis) a furto semplice o, alternativamente, ad altra aggravante (art. 625 n.6), sostenendo che il camper fosse un luogo di passaggio e non destinato a privata dimora; (3) errata valutazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e mancata applicazione del minimo edittale, anche tenuto conto della ridotta entità del danno e delle condizioni personali ed di emarginazione dell'imputato; (4) mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 62 n.4 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la sentenza impugnata. È stata ritenuta corretta la valutazione di merito: la motivazione non è manifestamente illogica e la ricostruzione probatoria non è sindacabile in Cassazione se non per macroscopici vizi; il camper è stato qualificato come luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora perché usato per il pernottamento dalle persone offese; il diniego delle attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 62 n.4 è stato adeguatamente motivato valorizzando l'entità del danno complessivo e la personalità negativa dell'imputato. Conseguentemente è confermata la condanna di primo grado (pena indicata nei provvedimenti di merito: anni 3 mesi 3 di reclusione e euro 1.600 di multa) e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma indicata nel dispositivo
Norme richiamate
La Corte richiama il principio per cui la nozione di "luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora" va valutata in base alla funzione effettiva e duratura del luogo: un camper non è automaticamente abitazione, ma può esserlo se concretamente impiegato per attività tipiche della vita privata (es. pernottamento). Nel caso specifico il camper è stato ritenuto usato come dimora per ragioni di turismo, giustificando l'applicazione dell'art. 624-bis
art. 625 cod. pen. (n. 2 e n. 6)
Le censure sulla derubricazione a furto semplice o ad altra aggravante sono rigettate: la Corte territoriale ha valutato le circostanze concrete (luogo, modalità e contenuto del mezzo) e ha motivato perché si applica la fattispecie aggravata contestata, non essendovi prova sufficiente per ritenere la mera destinazione a luogo di passaggio
La circostanza attenuante invocata è stata negata perché la Corte ha valutato l'entità complessiva del pregiudizio economico subito dalle vittime (somme in contanti, valore del cellulare e prelievi effettuati con carte): la tenuità del danno non sussisteva in concreto e pertanto la circostanza non era applicabile
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere la rinnovazione del giudizio sulle prove se la motivazione di merito è logica e non manifestamente illogica; le critiche sulla valutazione delle prove devono dimostrare vizi macroscopici per essere accolte
- Un camper può integrare il concetto di "luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora" se le risultanze di merito dimostrano l'uso concreto per attività private (es. pernottamento); non è abitazione per il solo fatto di essere idoneo strutturalmente
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiede una motivazione che indichi ragioni ostative rilevanti; il giudice non è tenuto a discutere ogni elemento prospettato dalla difesa purché fornisca adeguata giustificazione del proprio esercizio discrezionale
- La tenuità del danno (art. 62 n.4) va valutata sul pregiudizio economico complessivo e sulla condotta globale dell'agente, non sul solo valore intrinseco del singolo oggetto sottratto
- La identificazione tramite immagini di videosorveglianza può essere ritenuta prova idonea se i giudici di merito la ritengono chiara e coerente con gli altri elementi probatori; la mera assenza di refurtiva alla perquisizione domiciliare non annulla automaticamente l'affidabilità dell'identificazione
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