Ordinanza n. 205/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n.2019/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana, Sez. III, che aveva accolto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ente regionale ha proposto appello contro una sentenza del TAR Toscana resa nell'ambito di una procedura di gara identificata dal relativo CIG, chiedendo incidentalmente la sospensione dell'efficacia della sentenza appellata ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici dell'appello né le censure dedotte contro la sentenza di primo grado; evidenzia tuttavia la novità delle questioni di diritto agitate dalle parti, ritenute meritevoli di approfondimento in sede di trattazione pubblica.
La decisione
Il Consiglio di Stato, senza pregiudicare le valutazioni di merito e di rito dell'appello, ha ritenuto che la novità delle questioni giuridiche imponesse un approfondimento in pubblica udienza. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ha ritenuto opportuno mantenere integra la situazione esistente fino alla definizione della controversia e ha quindi accolto l'istanza cautelare, sospendendo l'esecutività della sentenza appellata. Ha fissato l'udienza pubblica di merito per il 23 aprile 2026 e compensato le spese della fase cautelare tra le parti costituite.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base processuale per la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la novità e la complessità delle questioni di diritto possono giustificare la fissazione della causa per la trattazione in pubblica udienza, senza anticipare la decisione sulle questioni di rito e di merito.
- Quando il bilanciamento degli interessi contrapposti richiede di preservare la situazione esistente fino alla definizione del giudizio, il Consiglio di Stato può sospendere l'esecutività della sentenza di primo grado impugnata, lasciando impregiudicata ogni valutazione definitiva sull'appello.
Come è indicizzato
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