Cassazione Penale, Ordinanza n. 09346/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 25/03/2025. Dal testo emerge che i motivi erano due, entrambi ritenuti meramente confutativi e manifestamente infondati. In particolare, la difesa contestava la valutazione della deposizione della teste Zanni e la ritenuta completezza dell'istruttoria dibattimentale. Inoltre, veniva dedotta la mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.; la Corte ha però rilevato che tale censura è proponibile solo se la prova sia stata chiesta ex art. 495, comma 2, c.p.p., mentre nel caso concreto la difesa si era limitata a sollecitare il giudice a esercitare i poteri integrativi officiosi di cui all'art. 507 c.p.p., poteri che il giudice di merito aveva ritenuto non necessari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero generici/confutativi e comunque manifestamente infondati, perché la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato sulla deposizione della teste Zanni e sulla completezza dell'istruttoria, senza vizi logici o giuridici. Quanto al dedotto omesso esame di una prova decisiva, ha escluso la configurabilità del motivo di ricorso poiché la prova non risultava formalmente richiesta ex art. 495, comma 2, c.p.p., ma solo sollecitata come integrazione probatoria officiosa ex art. 507 c.p.p. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, richiamando la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
mancata assunzione di una prova decisiva
Il motivo è deducibile in cassazione solo nei limiti previsti dalla norma e, secondo la Corte, richiede che la prova sia stata tempestivamente chiesta nei modi di legge.
La mancata assunzione della prova decisiva può essere lamentata solo se il mezzo di prova sia stato richiesto ai sensi di questa disposizione.
La semplice sollecitazione al giudice di esercitare i poteri discrezionali di integrazione probatoria non consente di dedurre validamente in cassazione la mancata assunzione della prova decisiva.
Corte cost. n. 186 del 2000
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alla sanzione pecuniaria in Cassa delle ammende quando non risulti che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
È il riferimento implicito alla condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, i motivi che si limitano a riproporre una diversa lettura del materiale probatorio rispetto a quella del giudice di merito sono inammissibili quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione congrua, logicamente coerente e immune da errori di diritto.
- La censura di mancata assunzione di una prova decisiva è ammissibile solo se il mezzo istruttorio sia stato richiesto con una specifica istanza di ammissione nei termini e nei modi previsti dal codice; non basta che la parte abbia sollecitato il giudice a esercitare il potere officioso di integrazione probatoria.
- La richiesta rivolta al giudice di merito di avvalersi dei poteri di integrazione probatoria ex art. 507 c.p.p. non è equiparabile alla formale richiesta di ammissione della prova ai fini del successivo ricorso per cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso legittima la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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