Sentenza del 17/06/2015 n. 12556 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Dopo la verifica INPS del 20 ottobre 2004, alla società furono contestati due lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie. La società sostenne che i lavoratori erano stati assunti e iscritti nel libro matricola proprio il 20 ottobre 2004 e produsse il libro nei giorni successivi, spiegando che la documentazione non era presente in cantiere. La CTP accolse solo in parte il ricorso, ritenendo irrilevante la registrazione successiva ai fini della prova della data di assunzione e disponendo il cumulo giuridico. La CTR della Sicilia rigettò gli appelli di entrambe le parti: i lavoratori avevano dichiarato agli ispettori di essere al primo giorno di lavoro e di non aver ricevuto la lettera di assunzione, circostanza ammessa anche dal socio G.G.; la produzione successiva del libro matricola, senza ulteriori elementi di conferma, non provava una precedente regolare assunzione. In Cassazione la società dedusse: omessa motivazione sulla legittimità delle sanzioni; violazione del D.L. n. 5/2002 e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che non fosse stato accertato l’impiego irregolare e che l’Ufficio non avesse fornito prova contraria; nullità per violazione degli artt. 115 c.p.c. e 111 Cost., per non avere la CTR tratto conseguenze dalla mancata prova dell’Ufficio.
La decisione
La Cassazione, con decisione del 4 maggio 2015 depositata il 17 giugno 2015, ha rigettato il primo motivo: la CTR aveva motivato facendo riferimento alle dichiarazioni dei lavoratori e all’ammissione del socio, elementi che giustificavano l’irrilevanza del libro matricola prodotto dopo l’ispezione in assenza di riscontri ulteriori. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché presentati come violazioni di legge o nullità ma diretti, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione delle prove, riservata al giudice di merito e non sindacabile in quei termini in Cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto; la società è stata condannata a rimborsare le spese processuali, liquidate in Euro 2.800,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.L. n. 12 del 2002, convertito con modificazioni nella legge n. 73 del 2002
La Corte non formula un’interpretazione sostanziale della disciplina sanzionatoria: dichiara inammissibile la censura che la invoca perché, al di là della sua formulazione, contesta la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
La norma non consente di trasformare in una questione di violazione processuale il dissenso sulla valutazione delle risultanze istruttorie. La scelta delle prove ritenute attendibili e il convincimento tratto da esse spettano al giudice di merito; la relativa valutazione non può essere sostituita in Cassazione dalla diversa lettura della parte.
Art. 111 Cost.
La Corte non enuncia una distinta interpretazione della norma costituzionale: la censura formulata anche in relazione a essa è inammissibile perché mira a rimettere in discussione l’apprezzamento di fatto delle prove.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge non è ammissibile quando, nella sostanza, sollecita una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e del fatto accertato dal giudice di merito.
Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La deduzione di nullità della sentenza non può essere utilizzata per contestare sotto altra veste l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice di merito.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il riconoscimento dell'irrilevanza, ai fini della data certa dell'effettiva assunzione, della produzione del libro matricola, in epoca successiva all'accertamento, con l'annotazione dei lavoratori in questione, consegue, secondo la logica motivazionale del decisum, al rilievo della dichiarazione resa dai due lavoratori al momento dell'accesso ispettivo di essere al primo giorno di lavoro e di non avere ricevuto la lettera di assunzione, circostanza questa ammessa anche dal socio G. G..
Non sussiste omessa motivazione quando la decisione spiega che la registrazione prodotta dopo l’ispezione non prova la data effettiva dell’assunzione alla luce delle dichiarazioni raccolte durante il controllo e delle ammissioni del socio, in assenza di elementi di conferma.
Massime di principio
- La produzione successiva di libri o registri obbligatori non dimostra da sola che l’assunzione fosse stata regolarmente effettuata prima o al momento del controllo: la sua efficacia probatoria va valutata insieme agli altri elementi del caso.
- Le dichiarazioni rese dai lavoratori durante l’ispezione e le ammissioni del titolare o dei soci possono costituire elementi probatori rilevanti anche rispetto a documenti prodotti successivamente.
- In Cassazione non basta prospettare come violazione di legge o nullità una diversa lettura delle prove: se la censura mira a sostituire la valutazione di fatto del giudice di merito, è inammissibile.
- Per contestare un difetto di motivazione occorre confrontarsi con la ragione effettivamente posta a fondamento della decisione; non vi è omessa motivazione se il giudice ha indicato gli elementi probatori decisivi e il percorso logico seguito.
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