Ordinanza n. 520/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti di revoca dei nulla osta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati in ragione dell'apparente irricevibilità del ricorso per tardivo deposito. La motivazione si fonda sul superamento del termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: provvedimenti di revoca dei nulla osta
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Quattro cittadini stranieri hanno impugnato i provvedimenti di revoca dei nulla osta, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli si sono costituiti in giudizio. Il TAR ha rilevato d'ufficio, in sede cautelare, che il ricorso appare irricevibile poiché notificato il 29 dicembre 2025 e depositato il 29 gennaio 2026, oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 45 c.p.a. Non sono indicati ulteriori motivi di illegittimità sostanziale dedotti contro le revoche.
Norme richiamate
Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dall'ultima notificazione; il superamento del termine determina l'apparente irricevibilità del ricorso e esclude, nella fase cautelare, i presupposti per la sospensione.
Disciplina la domanda cautelare e costituisce la base processuale per la decisione sull'istanza di sospensione.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'apparente tardività del deposito del ricorso oltre il termine previsto dall'art. 45 c.p.a. esclude la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
- Il superamento del termine di trenta giorni per il deposito del ricorso, ove accertato, comporta l'irricevibilità dell'impugnazione; nella fase cautelare, tale profilo può giustificare il rigetto dell'istanza di sospensione.
- La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta dal giudice anche in caso di rigetto dell'istanza cautelare.
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