Cassazione Penale, Ordinanza n. 07843/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che ne aveva affermato la responsabilità. L'unico motivo deduceva, in sostanza, l'erroneità e inadeguatezza della motivazione sulla dichiarazione di colpevolezza, prospettando una diversa lettura delle risultanze probatorie e una ricostruzione alternativa dei fatti. La censura mirava quindi a ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio e del giudizio di attendibilità delle prove, senza indicare specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali. La Corte ha ritenuto la doglianza generica e non consentita in sede di legittimità, poiché tendeva a sollecitare un riesame del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure si risolvevano in una richiesta di rivalutazione delle prove e di diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre affermato che, in tema di violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, il ricorrente deve offrire una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non una mera ipotesi alternativa plausibile; nel caso concreto, la motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta ampia e logicamente corretta. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
al di là di ogni ragionevole dubbio
La deduzione della violazione della regola probatoria è ammissibile solo quando il ragionevole dubbio renda viziata la motivazione della sentenza di condanna; non è sufficiente prospettare una semplice lettura alternativa e plausibile dei fatti.
Viene richiamato come corpus normativo processuale entro cui si colloca il giudizio di legittimità e il relativo limite al sindacato sul merito.
Cassa delle ammende
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e coerente.
- La censura per violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio richiede la prospettazione di un travisamento o di un vizio argomentativo decisivo, non essendo sufficiente un'ipotesi alternativa dei fatti, pur astrattamente plausibile.
- Il ricorso per cassazione deve contenere doglianze specifiche e decisive; la genericità delle censure e l'assenza di puntuali travisamenti delle prove determinano l'inammissibilità.
- Quando il giudice di merito ha esplicitato in modo adeguato e corretto le ragioni del convincimento, la Cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello compiuto in fatto.
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