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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02338/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto in favore di Antonio Colangelo per presunta sottoscrizione digitale dell'atto di impugnazione non apposta dal difensore nominato. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 177 e 591 c.p.p. e dell'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n.150/2022, sostenendo che la firma digitale era presente e che la mancata apposizione da parte del difensore titolare era stata determinata da un imprevedibile malfunzionamento della chiavetta elettronica nell'ultimo giorno utile, motivo per cui il difensore aveva utilizzato il dispositivo elettronico di un collega di studio già delegato in altre attività.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello secondo cui l'impugnazione era stata sottoscritta da un difensore diverso da quello legittimato e che non sarebbero emerse in atti prove idonee a dimostrare che la scelta fosse non imputabile a negligenza del difensore titolare. La Corte ha sottolineato l'importanza del difensore di fiducia nell'esprimere la volontà dell'imputato in tema di impugnazioni e ha richiamato la disciplina di stretta interpretazione dell'art. 87-bis, comma 7, lett. a). Ha inoltre precisato che, sebbene la presenza di una firma digitale possa escludere la sanzione dell'inammissibilità solo se sussistono elementi che attestino la paternità certa dell'atto o la non imputabilità della mancata sottoscrizione (es. documentata delega, procurazione, PEC del difensore, presenza del logo di firma digitale, altro materiale probante), nel caso di specie tali elementi non sono stati adeguatamente allegati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 87-bis, comma 7, lett. a)

    La norma disciplina cause tassative di inammissibilità per le impugnazioni; la Corte la interpreta in senso stringente: la mancanza della sottoscrizione del difensore titolare integra ipotesi di inammissibilità salvo che la firma sia effettivamente apposta e sussistano elementi che attestino la paternità dell'atto o la non imputabilità della mancata sottoscrizione alla negligenza del difensore.

  • art. 177 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente nella contestazione procedurale; la Corte non ha ravvisato violazione perché la valutazione è stata fondata sul corretto esercizio del potere di controllo dell'ammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai presunti vizi dell'istruttoria e alla valutazione dell'ammissibilità; la Corte non ha riconosciuto violazioni rilevanti rispetto alle modalità applicative della norma sull'impugnazione.

  • art. 337 c.p.

    Norma che definisce il reato per cui il ricorrente era stato condannato (resistenza a pubblico ufficiale); presente per contesto fattuale ma non oggetto di specifica interpretazione nella decisione sulla procedura di impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La mancata sottoscrizione digitale da parte del difensore titolare può portare all'inammissibilità dell'impugnazione; la norma è interpretata strettamente.
  • Se la firma digitale è effettivamente apposta da un soggetto diverso dal difensore nominato, occorre fornire prove della legittimazione di quel soggetto o della non imputabilità a negligenza del difensore titolare (es. delega formale, procura, documentazione del malfunzionamento, antecedenti atti sottoscritti con la stessa firma, invio da PEC del difensore).
  • La sola allegazione generica di un 'malfunzionamento' della chiavetta senza elementi probatori documentali non è sufficiente a sanare la carenza di legittimazione e a evitare l'inammissibilità.
  • La presenza tecnica di una firma digitale non esclude automaticamente la valutazione di inammissibilità: la cancelleria e il giudice possono richiedere indizi certi sulla paternità dell'atto e sulla diligenza del difensore.
  • In casi simili, è consigliabile (a) documentare immediatamente il malfunzionamento (interventi tecnici, segnalazioni, ricevute di assistenza), (b) produrre deleghe/autenticazioni o procure speciali, (c) allegare invii PEC riconducibili al difensore titolare e (d) chiedere, se possibile, proroga o deposito integrativo per regolarizzare la sottoscrizione.

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