Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 34652/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 29 maggio 2025 della Corte d’appello di Bari, che lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 336 c.p., riqualificata in tale fattispecie l’originaria imputazione. Ha dedotto il difetto dell’elemento psicologico, sostenendo che la propria condotta mirava soltanto a contestare una contravvenzione già elevata nei suoi confronti e non a opporsi a un atto d’ufficio del pubblico ufficiale. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura sollecitava una rivalutazione o una lettura alternativa delle prove e riproponeva questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze investissero la ricostruzione delle prove, estranea al sindacato di legittimità, e fossero meramente riproduttive di questioni già correttamente affrontate dalla Corte d’appello. In particolare, la sentenza impugnata aveva valorizzato le dichiarazioni testimoniali secondo cui l’imputato, mediante minacce dotate di potenzialità intimidatoria, aveva volontariamente inteso coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale. Per l’inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo fornito non riporta la parte dispositiva completa né specifica eventuali importi o ulteriori statuizioni.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    dalle dichiarazioni del teste era emerso che l'imputato, con minacce inequivocabilmente dotate di potenzialità intimidatoria, aveva inteso volontariamente coartare la libertà di azione del Pubblico Ufficiale

    La decisione di merito, confermata quanto alla tenuta delle relative valutazioni in sede di legittimità, ha ritenuto che le minacce intimidatorie fossero dirette a coartare volontariamente la libertà di azione del pubblico ufficiale, nonostante la diversa spiegazione della condotta prospettata dal ricorrente.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta le conseguenze previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo disponibile non consente di precisare quali statuizioni accessorie siano state effettivamente adottate.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle fonti probatorie o sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una lettura alternativa dei fatti.
  • La censura che ripropone doglianze già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito, senza evidenziare un vizio rilevante nel ragionamento impugnato, non supera il vaglio di legittimità.
  • Ai fini della contestazione di cui all’art. 336 c.p., minacce dotate di potenzialità intimidatoria possono esprimere la volontà di coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale; la qualificazione della condotta va valutata sulla base degli accertamenti di merito non suscettibili di rivalutazione in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.