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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23406/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione, ai soli effetti della responsabilità civile, della sentenza di proscioglimento (assoluzione perché il fatto non sussiste) pronunciata dal Giudice di pace di Torino il 20/03/2024 per il reato di diffamazione (art. 595 c.p.). Il ricorso ha sollevato la questione se, dopo le modifiche legislative (d.lgs. n. 150/2022 e precedenti), la parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio possa proporre appello, ai soli effetti civili, avverso le sentenze di proscioglimento del giudice di pace relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

La decisione

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui la parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio è legittimata a proporre appello, limitatamente agli effetti della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace anche quando riguardino reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. La Corte ha ritenuto applicabile alla parte civile la regola generale dell'art. 576 c.p.p., escludendo che l'inappellabilità prevista dall'art. 593, comma 3, c.p.p. (come novellato) si estenda a impedirle l'appello; ha inoltre richiamato la disciplina che, se l'impugnazione concerne solo interessi civili, dispone il trasferimento del giudizio in sede civile ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis c.p.p. Conseguentemente l'appello proposto dalla parte civile è ammissibile e gli atti devono proseguire secondo il regime previsto per l'appello (con le prevedute ricadute procedurali, ivi compreso il possibile trasferimento alla sede civile).

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen. (diffamazione)

    Norma che disciplina il reato ascritto all'imputato; qui rilevante per individuare la fattispecie per cui è stata pronunciata l'assoluzione.

  • art. 20 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Regola la citazione del pubblico ministero dinanzi al giudice di pace; contestualizza il procedimento instaurato su impulso del pubblico ministero.

  • art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

    «Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa»

    La Corte ha interpretato che la portata soggettiva di questa norma (i soggetti cui si riferisce l'inappellabilità) deve essere letta in connessione con i commi precedenti e riguarda l'imputato e il pubblico ministero; non opera quindi come divieto assoluto di appello per la parte civile nei soli effetti civili.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (novellante art. 593 c.p.p.)

    Riforma che ha esteso/ridefinito i casi di inappellabilità; la Corte è intervenuta per chiarire che tale riforma non ha escluso la possibilità di appello per la parte civile sui soli profili risarcitori.

  • d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 (precedente modifica all'art. 593 c.p.p.)

    Precedente intervento normativo che aveva già inciso sull'area dell'inappellabilità; considerato nel quadro ermeneutico che ha portato alla decisione.

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Norma generale che attribuisce alla parte civile la legittimazione ad impugnare le sentenze di proscioglimento; la Corte ha ritenuto che questa regola consenta alla parte civile di utilizzare l'appello, ai soli effetti civili.

  • art. 2 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Rinvio generale al codice di procedura penale per colmare vuoti della disciplina del giudice di pace; la Corte ha interpretato che il rinvio non estende l'inappellabilità di cui all'art. 593, comma 3, alla parte civile.

  • art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    «l'imputato [...] può proporre appello contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno»

    Prevede una deroga alla non appellabilità per l'imputato quando è contestata anche la condanna civile; usata per confronto sistematico e per argomentare l'equità di riconoscere analogo strumento alla parte civile per i soli profili civili.

  • art. 38 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Disciplina il potere di impugnazione del ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio (accusatore privato), che può impugnare anche agli effetti penali con ricorso per cassazione; distinto dal caso della parte civile che agisce solo per il ristoro.

  • art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen.

    quando la sentenza è impugnata «per i soli interessi civili», il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile"

    Regola la trasmissione del giudizio in sede civile quando l'impugnazione concerne solo interessi civili; conferma il percorso processuale conseguente all'appello proposto dalla parte civile.

  • Corte costituzionale, sent. n. 173/2022

    Richiamata per il principio dell'autonomia tra illecito penale e illecito civile e per l'esigenza di tutela della parte civile anche quando il processo penale si chiude con proscioglimento; sostiene la rilevanza dell'azione civile e quindi l'opportunità di un rimedio impugnatorio.

  • Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007 (Lista) e successive pronunce della Cassazione

    Giurisprudenza consolidata che ha riconosciuto alla parte civile la possibilità di impugnare le sentenze di proscioglimento con tutti gli ordinari mezzi impugnatori ai soli effetti civili; costituisce base interpretativa per la decisione odierna.

Massime di principio

  • La parte civile costituita nel processo penale che non abbia chiesto la citazione a giudizio (ossia non è accusatore privato) è legittimata a proporre appello, limitatamente agli effetti della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace anche quando il reato sia punito con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.
  • L'inappellabilità stabilita dall'art. 593, comma 3, c.p.p., come novellata, riguarda i rimedi penali dell'imputato e del pubblico ministero e non impedisce alla parte civile di esercitare l'appello per i soli profili risarcitori, che resta regolato dall'art. 576 c.p.p.
  • Se l'impugnazione proposta dalla parte civile concerne esclusivamente gli interessi civili, il giudizio d'appello può essere trasferito alla sede civile (art. 573, comma 1-bis c.p.p.), che deciderà sulle questioni civili utilizzando le prove del processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.
  • Se la parte civile ha chiesto la citazione a giudizio (accusatore privato) e intende impugnare anche gli effetti penali, il rimedio previsto rimane il ricorso per cassazione (art. 38 d.lgs. n. 274/2000); la diversa qualifica processuale modifica il rimedio esperibile.
  • Nel caso in cui appello della parte civile e ricorso per cassazione del pubblico ministero siano proposti congiuntamente, opera la conversione del ricorso in appello; ciò può incidere sulla strategia processuale delle parti.
  • In situazioni analoghe conviene sempre valutare separatamente gli effetti civili e penali dell'impugnazione e predisporre l'impugnazione adeguata (appello per i soli effetti civili, ricorso per cassazione per gli effetti penali), avendo presente il possibile trasferimento alla sede civile.

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