Cassazione Penale, Ordinanza n. 01146/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che i motivi formulati non rientravano nei casi di impugnazione consentiti contro una sentenza applicativa di pena. Ha quindi condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto, con un unico atto e tramite lo stesso difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Giudice dell'udienza preliminare aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p. I ricorrenti denunciavano un vizio di motivazione in relazione agli aumenti di pena disposti per il riconoscimento delle rispettive continuazioni. La Corte ha rilevato che, trattandosi di sentenza di patteggiamento, il ricorso è ammesso solo per motivi tassativi: questioni attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché i motivi dedotti riguardavano invece la motivazione sugli aumenti per continuazione, sono stati ritenuti estranei ai casi di ricorso consentiti.
Norme richiamate
artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
richiamato quale base normativa della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
a norma dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.
individua i soli motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione accusa-sentenza, qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
come modificato dalla L. n. 103/2017
richiamata come fonte della modifica dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che ha delimitato i motivi di ricorso contro il patteggiamento.
Cassa delle ammende
somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende
destinazione della sanzione economica conseguente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili censure che investano il merito della motivazione sulla determinazione della pena, se non si traducono in illegalità della pena stessa.
- Il vizio di motivazione sugli aumenti di pena per la continuazione non è deducibile in cassazione avverso il patteggiamento, quando non integri uno dei vizi espressamente consentiti dalla legge.
- L'inammissibilità del ricorso contro una sentenza applicativa di pena comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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