Sentenza del 19/09/2016 n. 5420 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Obbligato in solido - Omessa notifica delle comunicazioni processuali - Revocazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa revocazione non è stata ritenuta il rimedio corretto. L'omessa notifica degli avvisi di fissazione dell'udienza deve essere fatta valere impugnando la sentenza con ricorso per Cassazione, secondo le forme e i motivi previsti dall'art. 360 c.p.c.; non integra invece, per quanto indicato, un motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c. Il ricorso per revocazione è quindi risultato inammissibile o comunque non accoglibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'omessa notifica degli avvisi di fissazione dell'udienza, lamentando quindi una violazione delle comunicazioni processuali nell'ambito del giudizio tributario. Ha tuttavia scelto di far valere tale vizio mediante giudizio di revocazione anziché attraverso ricorso per Cassazione.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 360
Le violazioni processuali relative all'omessa notifica degli avvisi di fissazione dell'udienza devono essere dedotte mediante ricorso per Cassazione, nei limiti e secondo i motivi previsti dalla norma.
Codice di procedura civile, art. 395
La revocazione è un rimedio straordinario applicabile soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge e non costituisce lo strumento ordinario per contestare l'omessa comunicazione o notificazione degli avvisi di udienza.
Massime di principio
- La scelta del mezzo di impugnazione è essenziale: un vizio processuale deve essere fatto valere con il rimedio previsto dalla legge, altrimenti l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile.
- L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, anche se incide sul diritto di partecipazione al processo, deve normalmente essere dedotta mediante ricorso per Cassazione e non mediante revocazione.
- La revocazione ha natura eccezionale e non può essere utilizzata per correggere genericamente errori processuali o per sostituire un'impugnazione ordinaria non proposta tempestivamente.
- Il coobbligato in solido deve tutelarsi autonomamente rispetto alle vicende processuali che lo riguardano, verificando le notifiche ricevute e impugnando la sentenza con il rimedio appropriato.
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