Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/09/2016 n. 1504 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Ricorso contro il diniego di autotutela recante anche motivi di merito contro l'accertamento - Inammissibilità del ricorso contro il diniego di autotutela e del ricorso contro l'accertamento per tardività - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente contestava il rigetto dell'istanza di autotutela e, nel merito, la legittimità e fondatezza degli accertamenti sintetici emessi ai sensi dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, del DPR 600/1973. Sosteneva l'insussistenza degli elementi di capacità contributiva e l'erroneità della determinazione del reddito. L'Amministrazione eccepiva invece la tardività del ricorso, la definitività degli accertamenti per mancata impugnazione nei termini e l'inidoneità dell'autotutela a riaprire il termine per contestare il merito della pretesa tributaria.

La decisione

L'appello è stato rigettato e la sentenza di primo grado è stata confermata. Il ricorso originario è stato ritenuto tardivo, poiché il diniego di autotutela era stato notificato nel novembre 2012 mediante compiuta giacenza, mentre il ricorso era stato proposto il 5 giugno 2013. Il giudice ha inoltre stabilito che il diniego di autotutela può essere contestato soltanto per vizi propri del rifiuto e non per rimettere in discussione la fondatezza di un accertamento ormai definitivo. È stata dichiarata inammissibile anche la richiesta riferita all'accertamento del 2007, non specificamente oggetto del provvedimento di diniego impugnato. La contribuente è stata condannata al pagamento di 5.000 euro di spese giudiziali.

Norme richiamate

  • Art. 38, commi 4, 5 e 6, DPR 600/1973

    Accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva.

    La norma consente all'Amministrazione di determinare sinteticamente il reddito del contribuente sulla base di spese e altri indicatori di capacità contributiva. Tuttavia, le contestazioni sul merito dell'accertamento devono essere proposte nei termini ordinari contro l'atto impositivo.

  • Art. 21, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro il termine previsto dalla legge dalla notificazione dell'atto impugnato.

    Il mancato rispetto del termine per impugnare l'avviso di accertamento comporta la sua definitività. La successiva istanza di autotutela non sospende né riapre tale termine.

  • Cass. civ., ord. 2 dicembre 2014, n. 25524

    Contro il diniego di autotutela è possibile dedurre soltanto l'illegittimità del rifiuto, non contestare nuovamente la fondatezza della pretesa tributaria.

  • Cass. civ., 12 maggio 2010, n. 11457

    Il giudizio sul diniego di autotutela non può trasformarsi in un nuovo giudizio sull'atto impositivo ormai definitivo.

  • Cass. civ., Sezioni Unite, n. 16097/2009

    L'autotutela non può diventare uno strumento sostitutivo dei rimedi giurisdizionali non esercitati tempestivamente.

  • Cass. civ., 20 novembre 2015, n. 23765

    Il giudice tributario può verificare la legittimità del rifiuto di autotutela nei limiti del sindacato giurisdizionale, ma non può sostituirsi all'Amministrazione nelle valutazioni discrezionali né ordinare direttamente l'adozione dell'atto di autotutela.

Massime di principio

  • L'istanza di autotutela non sospende e non riapre il termine per impugnare un avviso di accertamento.
  • Se l'accertamento non viene impugnato tempestivamente, diventa definitivo e il suo merito non può essere normalmente contestato attraverso il ricorso contro il diniego di autotutela.
  • Un ricorso contro il diniego di autotutela è ammissibile solo se riguarda vizi propri del diniego o l'illegittimo esercizio del potere amministrativo, non se mira a ottenere una nuova valutazione della pretesa tributaria.
  • La presentazione di un ricorso tardivo comporta l'inammissibilità, anche quando il contribuente abbia precedentemente presentato un'istanza amministrativa di autotutela.
  • Il giudice non può imporre all'Amministrazione l'adozione dell'autotutela né sostituirsi alle sue valutazioni discrezionali.
  • Le domande relative a più atti impositivi devono essere proposte tempestivamente e devono corrispondere agli atti effettivamente oggetto del provvedimento impugnato; introdurre in appello una domanda riferita a un atto diverso può renderla nuova e inammissibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.