Sentenza del 19/09/2016 n. 1524 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Obbligo generico di preventivo contraddittorio - Sussiste solo per i tributi armonizzati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità dell'accertamento per la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, ritenendo esistente un obbligo generale dell'Amministrazione di consentire al contribuente di esporre le proprie osservazioni prima dell'emissione dell'atto.
La decisione
La contestazione è stata respinta sul punto: nell'ordinamento italiano non esisteva, secondo il principio enunciato, un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per ogni accertamento. L'obbligo derivante dal diritto dell'Unione europea è stato riconosciuto soltanto per i tributi armonizzati. Pertanto, per i tributi non armonizzati, la mancata instaurazione del contraddittorio non determina di per sé l'illegittimità dell'accertamento, salvo specifiche disposizioni che lo impongano.
Norme richiamate
Principio del contraddittorio preventivo di derivazione comunitaria
Non esiste nel nostro ordinamento un obbligo generalizzato di attivare il contradditorio prima dell'emissione dell'atto.
Il contraddittorio preventivo non costituisce un obbligo generale applicabile a ogni procedimento tributario; la sua obbligatorietà deriva dal diritto dell'Unione europea soltanto nei procedimenti riguardanti tributi armonizzati.
Disciplina unionale dei tributi armonizzati
Pertanto applicabile solo ai tributi armonizzati.
Quando l'accertamento riguarda un tributo armonizzato, il contribuente deve poter essere ascoltato prima dell'adozione dell'atto, nei casi e con gli effetti riconosciuti dal diritto dell'Unione europea.
Massime di principio
- La mancata instaurazione del contraddittorio preventivo non rende automaticamente illegittimo ogni accertamento tributario.
- Occorre anzitutto verificare se il tributo sia armonizzato: in tal caso può operare l'obbligo di contraddittorio di matrice unionale.
- Per i tributi non armonizzati, il contraddittorio è dovuto solo quando una specifica norma nazionale o la particolare procedura di accertamento lo preveda.
- La valutazione deve essere compiuta considerando la disciplina vigente al momento dell'accertamento, poiché eventuali riforme successive possono avere ampliato l'obbligo di contraddittorio.
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