Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/09/2016 n. 1496 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ires - Plusvalenze realizzate sulla vendita di quote di società a responsabilità limitata - Esenzione del 95% di cui all'art. 87, d.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Necessità per fruire dell'esenzione da parte della società cedente, della sussistenza dei requisiti di cui allo stesso art. 87, comma 1, lett. d) e comma 2 - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di applicare l'art. 87 del d.P.R. n. 917/1986 alla plusvalenza derivante dalla vendita di quote di una S.r.l. La società cedente sosteneva di poter beneficiare dell'esenzione del 95%. Tuttavia, per accedere al regime agevolativo devono sussistere tutti i requisiti previsti dall'art. 87, comma 1, lettere a), b), c) e d), nonché dal comma 2. In particolare, la società partecipata deve esercitare un'impresa commerciale ai sensi dell'art. 55. Tale requisito si presume insussistente, senza possibilità di prova contraria, quando il patrimonio della partecipata è prevalentemente costituito da immobili diversi da quelli destinati alla produzione o allo scambio, dagli impianti e dagli immobili utilizzati direttamente nell'attività d'impresa. Nel caso esaminato, il complesso immobiliare era stato oggetto di mera gestione, senza attività di trasformazione o valorizzazione finalizzata alla vendita.

La decisione

È stata esclusa l'applicazione dell'esenzione del 95% sulla plusvalenza. La partecipata non esercitava un'effettiva impresa commerciale, poiché svolgeva una mera attività di gestione di un patrimonio immobiliare prevalentemente costituito da beni immobili non direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa. Di conseguenza, la plusvalenza realizzata dalla società cedente mediante la cessione delle quote doveva concorrere ordinariamente alla formazione del reddito imponibile.

Norme richiamate

  • Art. 87, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti nella misura del 95 per cento, le plusvalenze realizzate con i requisiti previsti dalla norma.

    L'esenzione sulle plusvalenze da partecipazioni è subordinata alla presenza cumulativa dei requisiti previsti dall'art. 87, comprese le condizioni relative alla natura commerciale dell'attività esercitata dalla società partecipata.

  • Art. 87, comma 1, lettera d), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione dell'art. 55.

    La partecipata deve svolgere un'attività commerciale effettiva. La mera detenzione o gestione passiva di un patrimonio immobiliare non è sufficiente.

  • Art. 87, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non esista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa.

    Quando il patrimonio della partecipata è prevalentemente immobiliare nei termini indicati dalla norma, opera una presunzione assoluta di assenza del requisito dell'esercizio di impresa commerciale; non è quindi possibile superarla dimostrando in concreto l'esistenza di un'attività economica diversa.

  • Art. 55, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    La norma rileva come parametro per stabilire se la partecipata eserciti un'impresa commerciale ai fini dell'applicazione della participation exemption.

Massime di principio

  • L'esenzione del 95% sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni non è automatica: devono essere verificati tutti i requisiti previsti dall'art. 87 TUIR.
  • La partecipazione in una società immobiliare non consente di per sé l'esenzione. Occorre distinguere tra attività commerciale effettiva e mera gestione o detenzione passiva di immobili.
  • Se il patrimonio della partecipata è prevalentemente composto da immobili non destinati alla produzione, allo scambio o utilizzati direttamente nell'attività d'impresa, opera una presunzione assoluta di assenza del requisito commerciale.
  • L'attività di trasformazione, valorizzazione o sviluppo immobiliare finalizzata alla vendita può essere rilevante per dimostrare l'esercizio di un'impresa commerciale; la semplice gestione del complesso immobiliare, invece, non è sufficiente.
  • Prima di applicare la participation exemption è necessario esaminare la composizione patrimoniale della partecipata, la natura concreta dell'attività svolta e la sussistenza di tutti i requisiti temporali e sostanziali richiesti dall'art. 87 TUIR.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.