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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03723/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Una società aveva presentato domanda di omologa di concordato preventivo davanti al Tribunale di Arezzo; il tribunale aveva rigettato la domanda. La società aveva quindi proposto reclamo alla Corte d'appello di Firenze, che però lo aveva dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo applicabile il termine di dieci giorni ex art. 739 c.p.c. in assenza di contestuale dichiarazione di fallimento. La società ricorrente per cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 26 e 183 l. fall. e dell'art. 739 c.p.c., sostenendo che il termine di impugnazione del decreto che provvede sull'omologazione del concordato preventivo è sempre quello di trenta giorni previsto dall'art. 18 l. fall., indipendentemente dal fatto che, in caso di rigetto, sia o meno dichiarato contestualmente il fallimento. Ha inoltre dedotto che una disciplina dei termini variabile a seconda del contenuto del provvedimento viola il principio di certezza dei termini processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo, escludendo che il reclamo avverso il decreto sul concordato preventivo possa essere assoggettato, in difetto di espressa previsione, al termine camerale di dieci giorni ex art. 739 c.p.c. Ha ribadito che, per il decreto che decide sull'omologazione del concordato preventivo, il reclamo va proposto entro il termine unico di trenta giorni previsto dall'art. 18 l. fall., poiché il termine non può mutare a seconda che il tribunale abbia omologato il concordato, lo abbia rigettato senza dichiarare fallimento, oppure lo abbia rigettato dichiarando anche il fallimento. Per tali ragioni il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 22 l. fall.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, senza una specifica interpretazione autonoma nel provvedimento.

  • art. 26 l. fall.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, senza una specifica interpretazione autonoma nel provvedimento.

  • art. 183 l. fall.

    Il reclamo avverso il decreto che decide sull'omologazione del concordato preventivo va proposto entro il termine unico di trenta giorni, in coerenza con l'art. 18 l. fall.

  • art. 739 c.p.c.

    La Corte esclude che il termine camerale di dieci giorni sia applicabile al reclamo in materia di concordato preventivo, perché ciò introdurrebbe una disciplina dei termini incerta e variabile secondo l'esito del provvedimento.

  • art. 18 l. fall.

    Costituisce il termine di trenta giorni applicabile al reclamo contro il decreto sull'omologazione del concordato preventivo, anche quando il rigetto non sia accompagnato da dichiarazione di fallimento.

Massime di principio

  • Il reclamo avverso il decreto del tribunale che provvede sull'omologazione del concordato preventivo è soggetto a un unico termine di trenta giorni, che non cambia in funzione del contenuto del provvedimento impugnato.
  • In materia di impugnazioni concorsuali, in assenza di una disposizione espressa che preveda un termine diverso, non è consentito ricorrere alla disciplina generale dei procedimenti camerali per individuare un termine più breve.
  • Una disciplina dei termini di impugnazione che vari a seconda che il tribunale omologhi il concordato, lo rigetti senza fallimento o lo rigetti dichiarando anche il fallimento è incompatibile con l'esigenza di certezza dei termini processuali.
  • La lettura delle norme fallimentari sul reclamo contro il decreto di omologazione del concordato deve essere coordinata in modo costituzionalmente orientato, valorizzando l'uniformità del termine di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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