Cassazione Penale, Ordinanza n. 11306/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna. Dal testo emerge che il primo motivo lamentava, in modo ritenuto genericamente formulato, che la condotta contestata fosse stata solo una "mera resistenza passiva" connessa alla fuga e che tale profilo non fosse stato correttamente valutato dai giudici di merito. Il secondo motivo riguardava il trattamento sanzionatorio, il diniego delle attenuanti generiche e la conferma della recidiva; anche su questo punto la Corte di cassazione ha rilevato genericità e manifesta infondatezza, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e non illogica e che il ricorrente non indicava quali specifiche censure di appello fossero state trascurate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non fossero consentiti in sede di legittimità: il primo perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni corrette, coerenti e non manifestamente illogiche; il secondo perché attinente a pena, attenuanti generiche e recidiva, ma formulato in modo generico e comunque infondato alla luce della motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni economiche previste dalla norma, con condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si risolvano nella mera riproposizione di censure già esaminate e adeguatamente disattese dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia coerente, puntuale e immune da manifeste illogicità.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è formulato in modo generico, senza indicare specificamente quali doglianze dedotte in appello siano state omesse o travisate dalla sentenza impugnata.
- Le censure su trattamento sanzionatorio, diniego delle attenuanti generiche e recidiva devono confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; se questa è sufficiente e non illogica, la doglianza meramente assertiva o non specifica non è scrutinabile in cassazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., tra cui la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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