Cassazione Penale, Ordinanza n. 32091/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile di una truffa, censurando: (1) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'idoneità probatoria del riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagini preliminari, che sarebbe stato posto a base dell'affermazione di responsabilità; (2) il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del danno patrimoniale di cui all'art. 62 n. 4 c.p., sostenendo che il pregiudizio economico arrecato alla persona offesa fosse di modesto rilievo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché volto a ottenere una rivalutazione del merito sulla forza dimostrativa del riconoscimento fotografico, a fronte di una motivazione di merito ritenuta logica, coerente e conforme ai principi di diritto. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva escluso in modo incensurabile la particolare tenuità del danno patrimoniale subito dalla persona offesa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice del reato per cui è stata affermata la responsabilità; la Corte non rivede in cassazione la valutazione di merito sulla prova del fatto.
attenuante della lieve entità del danno patrimoniale; la sua esclusione è stata ritenuta frutto di apprezzamento di merito non censurabile se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio quando la censura mira solo a proporre una lettura alternativa del fatto già apprezzato dai giudici di merito.
- Il riconoscimento fotografico effettuato nella fase delle indagini può costituire elemento probatorio idoneo a fondare l'affermazione di responsabilità se il giudice di merito ne spiega in modo non illogico la valenza dimostrativa.
- La scelta di riconoscere o negare l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità appartiene al giudizio di merito ed è insindacabile in cassazione quando sorretta da motivazione coerente con le risultanze istruttorie.
- Quando i motivi di ricorso sono generici, meramente assertivi o diretti a criticare il merito senza specifico confronto con la motivazione impugnata, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dall'ordinamento.
Come è indicizzato
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