Cassazione Penale, Ordinanza n. 13610/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che tutti i motivi erano meramente reiterativi di censure già sollevate in appello e già respinte, oltre che manifestamente infondati. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la decisione della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per plurimi reati commessi in un contesto di sottrazione di bene e successiva violenza contro gli operatori intervenuti. I motivi erano cinque: 1) dedotto vizio di violazione di legge e illogicità della motivazione per il mancato proscioglimento dai capi C) e D); 2) censurata la mancata riqualificazione della fattispecie in furto ex art. 624 c.p.; 3) contestato il mancato assorbimento del reato sub B) in quello di rapina sub A) ex art. 628 c.p.; 4) lamentato il diniego delle attenuanti generiche; 5) contestata la dosimetria della pena, sia quanto al minimo edittale sia quanto all'aumento per la continuazione interna. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze riproducevano questioni già dedotte in appello e già disattese con motivazione pertinente, traducendosi in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità; ha inoltre ritenuto la motivazione di merito immune da evidenti illogicità, poiché aveva valorizzato le dichiarazioni del pubblico ufficiale intervenuto, la strumentalità tra sottrazione e speronamento, la configurabilità del concorso tra rapina e resistenza a pubblico ufficiale quando la violenza esorbita dalle percosse, l'insussistenza dei presupposti per le attenuanti generiche e la corretta determinazione della pena.
Norme richiamate
Richiamato come parametro di riqualificazione prospettata dalla difesa in furto, ma non ritenuta condivisibile dai giudici di merito e di legittimità.
Richiamato per la rapina contestata al capo A) e per il tema dell'eventuale assorbimento del reato di cui al capo B); la Corte conferma la qualificazione in termini di rapina.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che si limitino a riprodurre questioni già dedotte in appello e già specificamente esaminate e respinte, quando si risolvano in una diversa lettura del fatto e del merito.
- La qualificazione della sottrazione come rapina, e non come furto, è corretta quando la violenza successiva risulti funzionalmente e strumentalmente collegata all'azione sottrattiva, integrando un nesso di strumentalità tra le condotte.
- È configurabile il concorso tra rapina e resistenza a pubblico ufficiale quando la condotta violenta posta in essere dall'agente eccede le sole percosse e si dirige anche contro gli operanti intervenuti.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono legittimi se il giudice di merito offre una motivazione non manifestamente illogica e ancorata ai dati del caso concreto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze risultano manifestamente infondate e la motivazione impugnata sia coerente, completa e priva di evidenti aporie logiche.
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