Cassazione Penale, Ordinanza n. 21764/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per evasione e per il reato in materia di armi, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione e per un reato in materia di armi. Dalla motivazione emerge che l'imputato, sottoposto a detenzione domiciliare con precise prescrizioni, era stato trovato di notte fuori dall'appartamento, all'interno di un'auto con altre tre persone e con un coltello. Il ricorrente contestava, in sostanza, la sussistenza dell'elemento materiale dell'evasione, richiamando argomenti sulla continuità spaziale e sull'abbigliamento, nonché chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità perché in fatto, reiterativi di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito; ha inoltre giudicato del tutto aspecifico il motivo sull'art. 131-bis, poiché la sentenza impugnata aveva escluso tale causa di non punibilità valorizzando le modalità del fatto, il porto di un'arma impropria e la trasgressione in orario notturno.
Norme richiamate
Ai fini dell'evasione, per abitazione si intende solo il luogo in cui la persona conduce vita domestica, non le mere appartenenze come cortili o giardini, salvo che ne costituiscano parte integrante; la presenza all'esterno dell'abitazione integra la condotta di sottrazione ai controlli.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa in base alle modalità concrete della condotta, come il porto di un'arma impropria e la trasgressione compiuta di notte.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvono in una diversa lettura del fatto o delle prove, quando la motivazione di merito abbia già esaminato e disatteso le doglianze con argomenti giuridicamente corretti.
- Nel delitto di evasione, il concetto di abitazione non si estende alle aree esterne o pertinenziali che non facciano parte integrante del luogo di vita domestica; la presenza del soggetto fuori dall'abitazione, in violazione delle prescrizioni cautelari o custodiali, può integrare la sottrazione ai controlli.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve confrontarsi con le concrete modalità della condotta: la presenza di elementi di maggiore offensività, come l'uso o il porto di armi e la commissione del fatto in orario notturno, può legittimamente escludere la particolare tenuità.
- Un motivo di ricorso è aspecifico quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre in modo generico questioni già affrontate dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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