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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46934/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Kocjancic ha chiesto che fosse esteso a suo favore, ai sensi dell'art. 587 c.p.p., l'effetto dell'impugnazione proposta dai coimputati Fabjan e Chemelli, i quali in Cassazione avevano ottenuto l'annullamento della sentenza di appello per intervenuta prescrizione (con annullamento anche delle statuizioni civili e rinvio al giudice civile). Il ricorrente sosteneva che l'annullamento della Corte di Cassazione era fondato anche sul merito (vizio di motivazione circa la responsabilità) e quindi il beneficio della decisione doveva estendersi anche a lui sia in ordine agli effetti penali sia a quelli civili. Ha inoltre censurato l'uso, da parte del giudice dell'esecuzione, del principio espresso dalle Sezioni Unite (Sez. U, Visconti) ritenendolo non applicabile al caso concreto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile/infondato e ha confermato l'ordinanza del Tribunale di Trieste che aveva rigettato la richiesta di estensione. La Suprema Corte ha ritenuto che l'annullamento della condanna di Fabjan e Chemelli in Cassazione fosse conseguenza della scelta processuale personale di questi ultimi (proporre ricorso e protrarre il procedimento) e dell'intervenuta prescrizione maturata successivamente alla formazione del giudicato di condanna nei confronti di Kocjancic. Poiché la condanna di Kocjancic era divenuta irrevocabile anteriormente alla causa estintiva, non poteva beneficiarne per effetto estensivo l'art. 587 c.p.p. Va inoltre considerato che l'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, pur avendo rilevato vizi di motivazione relativi alla responsabilità, ha preso atto della prescrizione e ha disposto l'annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile; ciò non equivale a una piena assoluzione tale da revocare automaticamente le statuizioni civili nei confronti del coimputato non impugnante. In conseguenza del rigetto, Kocjancic è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 587 cod. proc. pen.

    Disciplina l'effetto estensivo dell'impugnazione tra coimputati; la Corte ha interpretato che tale effetto non opera con riferimento a una causa estintiva (prescrizione) intervenuta successivamente alla formazione del giudicato nei confronti del coimputato non impugnante, poiché l'opzione processuale di protrarre il procedimento è personale e non può produrre effetti favorevoli automatici per chi ha rinunciato a impugnare

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ragionamento del ricorrente circa la conservazione delle disposizioni civilistiche in caso di estinzione del reato; la Corte precisa che l'eventuale semplice presa d'atto della prescrizione non comporterebbe necessariamente l'annullamento con rinvio delle statuizioni civili, se la Cassazione ha invece disposto diversamente in ragione di vizi di motivazione

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'impossibilità di pronunciare un'assoluzione piena da parte della Cassazione quando l'annullamento è determinato dall'intervenuta prescrizione; la Corte ha osservato che la Cassazione ha escluso la possibilità di una assoluzione piena nel merito e si è limitata a prendere atto della prescrizione

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali; la Corte ha applicato tale disposizione per condannare il ricorrente al pagamento delle spese a seguito del rigetto del ricorso

  • Sez. U, n. 3391 del 26/10/2017 (Visconti)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata dal giudice dell'esecuzione e confermata dalla Corte: la scelta del coimputato impugnante di protrarre il procedimento configura una scelta processuale personale che può determinare effetti (come il sopraggiungere della prescrizione) non estendibili automaticamente ai coimputati non impugnanti

  • Sez. 1, n. 14822 del 20/02/2020 (Milanesi) e Sez. 4, n. 13869 del 05/03/2020 (Aurelio)

    Giurisprudenza richiamata sul tema dell'annullamento senza rinvio per prescrizione unitamente al vizio di motivazione e sulla conseguente annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente; la Corte ha utilizzato questi precedenti per distinguere tra annullamento delle statuizioni civili disposto dalla Cassazione e una revoca piena delle medesime che invece richiederebbe una pronuncia di insussistenza del fatto o di assoluzione nel merito

Massime di principio

  • L'effetto estensivo dell'impugnazione tra coimputati (art. 587 c.p.p.) non opera quando, per il coimputato non impugnante, si è già formato il giudicato di condanna prima che sopravvenga la causa estintiva (es. prescrizione) conseguente all'impugnazione dei soli altri coimputati
  • La scelta di proporre ricorso è "scelta processuale personale": i benefici derivanti dalla prolungata prosecuzione del processo (compresa l'eventuale maturazione della prescrizione) non si trasferiscono automaticamente ai coimputati che hanno rinunciato all'impugnazione
  • Un annullamento deciso dalla Cassazione per intervenuta prescrizione, se accompagnato dal riconoscimento di vizi di motivazione, può comportare l'annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile, ma ciò non equivale necessariamente a una piena assoluzione che revoca automaticamente le pretese civili nei confronti dei non impugnanti
  • Se si intende esercitare il beneficio derivante da una possibile impugnazione collettiva, è essenziale valutare tempestivamente l'opportunità di impugnare; la mancata impugnazione e la formazione del giudicato rendono molto difficile ottenere successivamente effetti estensivi favorevoli
  • In situazioni analoghe, distinguere attentamente se la pronuncia favorevole ai coimputati è fondata su un fatto procedurale (es. prescrizione sopravvenuta) o su una valutazione di merito che determina una revoca dell'addebito: solo in presenza di una decisione di piena esclusione della responsabilità potrebbe configurarsi un diverso trattamento delle statuizioni civili

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