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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08466/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna di primo grado per due episodi di furto aggravato in abitazione, uno tentato e uno consumato. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione con riferimento alla pretesa sussistenza di cause di proscioglimento. La Corte ha però rilevato che la censura era generica e indeterminata: non individuava gli elementi posti a fondamento dell'asserito vizio, non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta logicamente corretta, e non consentiva quindi al giudice di legittimità di esercitare il sindacato richiesto.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Il motivo di impugnazione deve essere specifico e contenere l'indicazione degli elementi su cui si fonda la censura; la genericità o indeterminatezza del motivo ne comporta l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non è specifico e non consente di individuare con precisione i rilievi mossi alla sentenza impugnata.
  • La deduzione di un vizio di motivazione non può risolversi in affermazioni apodittiche o generiche, ma deve confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata.
  • Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente coerente e il ricorso non indica gli elementi concreti della critica, il controllo di legittimità non può essere attivato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto disposto nel provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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