Cassazione Penale, Ordinanza n. 17147/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la sentenza di merito di condanna per furto aggravato in concorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ferrara per un furto aggravato commesso in concorso. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., sostenendo in sostanza che il pregiudizio arrecato dovesse ritenersi tenue. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura mirava in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del merito, operazione non consentita in sede di legittimità, e ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale, che aveva escluso la tenuità del danno valorizzando il valore della motocicletta sottratta e il danno derivante dalla forzatura del bloccasterzo.
Norme richiamate
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, nella contestazione del fatto di furto
norma incriminatrice del furto per cui vi è stata condanna
norma aggravatrice del furto contestata nel capo di imputazione
attenuante del danno di speciale tenuità; la sua concessione richiede un pregiudizio lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, valutato anche in base agli ulteriori effetti dannosi subiti dalla persona offesa
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto l'apparenza del vizio di motivazione, mirino in realtà a una nuova valutazione del fatto e delle prove secondo criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito.
- L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede che il pregiudizio cagionato sia effettivamente lievissimo e di valore economico pressoché irrisorio; la valutazione deve considerare non solo il valore del bene sottratto, ma anche gli ulteriori danni e conseguenze patiti dalla persona offesa.
- La capacità economica della persona offesa di sopportare il danno non è, di per sé, elemento idoneo a fondare il riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità.
- È motivazione immune da vizi quella che, nel negare la speciale tenuità del danno, valorizzi sia il valore del bene oggetto di furto sia il danno accessorio provocato per commettere il reato.
Come è indicizzato
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