Cassazione Penale, Ordinanza n. 12583/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, in data 18 giugno 2025, aveva negato una misura alternativa alla detenzione. Con l'unico motivo deduceva erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il diniego fosse stato fondato, in via centrale, sulla mancata ammissione di responsabilità da parte del condannato. Secondo la difesa, tale impostazione sarebbe contrastante con i principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione in materia di misure alternative.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il nucleo del rigetto non era la sola mancata ammissione di responsabilità, bensì la valutazione di perdurante pericolosità sociale del soggetto, incompatibile con una prognosi favorevole ai sensi dell'art. 47, comma 2, ord. pen., in relazione al rischio di reiterazione. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse svolto una verifica compiuta degli indicatori fattuali di antisocialità e che le doglianze del ricorrente si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
prognosi favorevole ai sensi dell'art. 47 co.2 ord.pen.
La concessione della misura alternativa richiede una valutazione prognostica favorevole circa l'assenza di pericolo di reiterazione; il diniego è legittimo quando permanga una pericolosità sociale incompatibile con tale prognosi.
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Indicazione relativa all'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e del materiale fattuale già scrutinato dal giudice di sorveglianza.
- Il diniego di una misura alternativa può legittimamente fondarsi sulla perdurante pericolosità sociale del condannato e sulla conseguente impossibilità di formulare una prognosi favorevole circa il rischio di reiterazione, purché il giudice abbia considerato compiutamente gli indicatori fattuali rilevanti.
- La mancata ammissione di responsabilità non costituisce, da sola, un ostacolo automatico alla concessione del beneficio; ciò che rileva è la complessiva valutazione prognostica sulla risocializzazione e sulla prevenzione della recidiva.
- La gravità del reato presupposto non è, di per sé sola, elemento sufficiente a negare la misura alternativa, dovendo il giudice verificare tutti gli ulteriori indici di permanente antisocialità.
Come è indicizzato
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