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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11277/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emergono ulteriori interventi sul merito della decisione di condanna di primo grado, che resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza del Tribunale di Rimini del 13 giugno 2024, che lo aveva ritenuto responsabile in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente con destinazione illecita e non esclusivamente personale. Dal testo emerge che il ricorso contestava la valutazione di merito sulla finalità della detenzione, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente ripetitiva di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito. La Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era giuridicamente corretta, puntuale rispetto alle difese, coerente con le risultanze acquisite e immune da manifeste incongruenze logiche.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre doglianze di merito già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione logicamente coerente e giuridicamente corretta.
  • Quando la sentenza impugnata affronta in modo puntuale le censure difensive e la motivazione non presenta manifeste illogicità, la Corte di cassazione non può sostituire una nuova valutazione del merito a quella già compiuta dai giudici di merito.
  • L'accertamento della destinazione non esclusivamente personale della sostanza stupefacente, se sorretto da motivazione coerente e non illogica, non è sindacabile in cassazione mediante mere contestazioni ripetitive.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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