Cassazione Penale, Sentenza n. 21571/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di illecita detenzione di sostanze stupefacenti e di armi. Il ricorso contestava, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale avrebbe indebitamente riconosciuto la credibilità del coindagato chiamante in correità Daranghi Simone (ritenuto spinto dal proposito di limitare le proprie responsabilità) e avrebbe attribuito valore di riscontri estrinseci a dichiarazioni della convivente Di Maulo Alessia e ai risultati dell'attività di osservazione dei carabinieri, riscontri che il ricorrente definiva non genuini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, inammissibile. Ha ritenuto che la censura prospettata richiedeva in realtà una rivalutazione dei fatti e della credibilità delle prove, materia non sindacabile in sede di legittimità se non mediante deduzione di specifiche violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale distrettuale avesse adeguatamente motivato l'apprezzamento della credibilità del coindagato e l'esistenza di riscontri estrinseci (dichiarazioni della convivente e osservazioni dei carabinieri) idonei a fondare il quadro indiziario. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in base all'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (determinata in via equitativa, ritenendosi nondimeno assente la colpa nella presentazione del ricorso).
Norme richiamate
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che non vi fosse inosservanza della disposizione: il Tribunale aveva valutato la credibilità delle dichiarazioni del coindagato e i riscontri esterni, motivando la sussistenza di un quadro indiziario grave. Pertanto non è stata ravvisata la violazione formale della norma.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui è stato contestato questo specifico motivo ma la Corte ha ritenuto la doglianza come valutazione diversa dei fatti, dunque non atta a fondare il gravame in Cassazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come criterio di sintesi del motivo di ricorso, ai fini della formalizzazione dell'impugnazione.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma a carico del ricorrente, con rilievo che il ricorso non era stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di Cassazione il sindacato sulla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza è limitato: non è ammessa una semplice diversa valutazione dei fatti o della credibilità delle fonti, salvo che non sia denunciata la violazione di norme processuali specifiche o la manifesta illogicità della motivazione.
- Le dichiarazioni di coindagati o chiamanti in correità possono essere valorizzate se il giudice di merito ne apprezza la credibilità e se esistono riscontri estrinseci che rafforzino il loro contenuto; la loro mera impugnazione in Cassazione, senza indicare concrete violazioni procedurali, è generalmente inefficace.
- Le risultanze di attività di osservazione svolte dalle forze dell'ordine (es. presso l'abitazione dove sono stati trovati stupefacenti e armi) possono costituire riscontro oggettivo idoneo a fondare il quadro indiziario, se il giudice ne motiva l'attendibilità.
- Chi impugna misure cautelari in Cassazione dovrebbe concentrarsi sul dimostrare: (a) la violazione di norme processuali puntuali nell'istruttoria o nella motivazione; oppure (b) la manifesta illogicità o contraddittorietà del provvedimento, fornendo esempio concreto di cosa sia illogico; formule generiche o richieste di riconsiderazione dei fatti sono inammissibili.
- L'inammissibilità o il rigetto del ricorso può comportare condanne alle spese e, in via equitativa, somme a favore della Cassa delle ammende, salvo prova di colpa nella presentazione del ricorso.
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