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Sentenza

Sentenza del 30/09/2016 n. 19521 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società avevano impugnato distinti avvisi di pagamento COSAP per l’esposizione, nell’anno indicato come omesso nel testo, di gonfaloni pubblicitari in varie vie di Milano. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva accolto i ricorsi riuniti; la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 78/30/09 depositata il 21 settembre 2009, aveva respinto l’appello del Comune e ritenuto prescritto il credito, pur dando atto del difetto di giurisdizione tributaria alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 64 del 2008. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo ha censurato la decisione della CTR di pronunciarsi sulla prescrizione nonostante il riconosciuto difetto di giurisdizione; gli altri motivi sono stati assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: il giudice privo di giurisdizione non poteva decidere se il credito COSAP fosse prescritto, perché l’accertamento dell’estinzione dell’obbligazione spetta al giudice munito di giurisdizione. Ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, cassato la sentenza impugnata e dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, senza decidere nel merito se il credito fosse prescritto. Le spese di ogni fase e grado sono state integralmente compensate, in considerazione della particolarità della vicenda e dell’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, come modificato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3-bis, comma 1, lett. b, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248; Corte costituzionale, sentenza n. 64 del 2008

    La CTR, che pure aveva dato atto del proprio difetto di giurisdizione giusta pronuncia con la quale Corte cost. n. 64 del 2008 aveva dichiarato l'incostituzionalità del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 (come mod. dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3 bis, comma 1, lett. b, conv., con mod. in L. 2 dicembre 2005, n. 248 ) nella parte in cui stabilisce che "Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63 e successive modificazioni"

    La disposizione è incostituzionale nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie sulla debenza della COSAP; tali controversie spettano al giudice ordinario.

  • L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 3, e art. 136 Cost.

    Sono richiamati dal Comune nel motivo relativo agli effetti della declaratoria d’illegittimità costituzionale. La Corte accoglie la censura per la ragione assorbente del difetto di giurisdizione della CTR e non formula una distinta interpretazione di queste disposizioni.

  • Codice di procedura civile, art. 5

    È richiamato dal Comune nel primo motivo, ma la Corte decide applicando il principio per cui il giudice privo di giurisdizione non può accertare l’estinzione dell’obbligazione; il testo non contiene una specifica interpretazione autonoma dell’articolo.

Massime di principio

  • Il giudice privo di giurisdizione non può pronunciarsi nel merito sull’esistenza, sulla prescrizione o sull’estinzione del credito: questi accertamenti competono al giudice cui è attribuita la giurisdizione.
  • Per le controversie sulla debenza della COSAP, secondo la decisione, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, non al giudice tributario.
  • La cassazione della decisione per difetto di giurisdizione non equivale a una pronuncia sul merito del credito: in questo caso la prescrizione non è stata accertata e potrà essere esaminata dal giudice competente.

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