Cassazione Penale, Ordinanza n. 26132/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze per bancarotta semplice. Il primo motivo lamentava la mancanza di motivazione sulla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale non avesse esaminato adeguatamente la relativa domanda. Il secondo motivo contestava la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato fallimentare, censurando la valutazione compiuta dai giudici di merito sulla condotta tenuta in relazione alla situazione di crisi, che secondo la sentenza impugnata era caratterizzata da inerzia protrattasi nel tempo senza l'adozione di azioni idonee a fronteggiarla.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile in sede di legittimità perché relativo a una questione non specificamente devoluta con l'appello e, comunque, manifestamente infondato poiché la richiesta di pena sostitutiva formulata per la prima volta in appello era tardiva nel regime transitorio della riforma Cartabia, e in ogni caso in primo grado il difensore non era munito di procura speciale. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e della motivazione, attività non consentita in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia esente da mancanze o vizi logici manifesti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Sono le norme incriminatrici richiamate per la condanna per bancarotta semplice e altri delitti fallimentari; la decisione non ne sviluppa il contenuto, ma presuppone la responsabilità già accertata nei gradi di merito.
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La disciplina transitoria della riforma Cartabia va intesa nel senso che le disposizioni sopravvenute più favorevoli in materia di pene sostitutive si applicano al primo giudizio o al giudizio di appello a seconda del grado in cui il processo era pendente alla data di entrata in vigore.
È richiamato implicitamente dalla declaratoria di inammissibilità per questioni non devolute con l'appello e per censure non consentite in cassazione.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili questioni che non abbiano formato oggetto di specifico motivo di appello; la mera formulazione generica di una richiesta nelle conclusioni non equivale a devoluzione della questione.
- La richiesta di applicazione di una pena sostitutiva proposta per la prima volta in appello è tardiva quando il processo era ancora pendente in primo grado alla data di entrata in vigore della riforma Cartabia; la disciplina transitoria opera secondo il grado in cui il processo pendeva a quella data.
- Se in primo grado il difensore non era munito di procura speciale per la richiesta della pena sostitutiva, la domanda formulata in appello è comunque trattata come prima richiesta e risulta non ammissibile nei termini ricostruiti dalla Corte.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere censurate la persuasività o l'adeguatezza della motivazione di merito, né può essere richiesta una nuova valutazione delle prove; sono deducibili solo mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti decisivi.
- Quando la ricostruzione del giudice di merito è sorretta da motivazione immune dai vizi rilevanti in cassazione, il ricorso che si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti è inammissibile.
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