Cassazione Penale, Ordinanza n. 17748/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento a carico di un imputato tratto a giudizio per furto di energia elettrica, il Tribunale aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela, dopo aver escluso l'aggravante della destinazione a pubblico servizio della cosa sottratta e ritenuto che la manomissione del contatore, bene destinato a uso privato, non integrasse tale aggravante. Il Procuratore generale ha impugnato deducendo violazione di legge: secondo la prospettazione accusatoria, la sottrazione avveniva mediante allaccio abusivo alla rete elettrica dell'ENEL e il furto era contestato come aggravato sia per la destinazione a pubblico servizio della cosa sottratta sia per la violenza sulle cose, essendo stato manomesso anche il contatore. Il ricorso sosteneva che il Tribunale aveva erroneamente riferito l'aggravante al contatore, mentre essa riguardava l'energia elettrica sottratta, che conserva la destinazione a pubblico servizio anche se prelevata all'interno di una proprietà privata.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito della doglianza sulla qualificazione del furto di energia elettrica. Ha invece rilevato d'ufficio che la sentenza impugnata, resa all'udienza predibattimentale ai sensi dell'art. 554-ter c.p.p., non era direttamente ricorribile per cassazione: contro tale decisione il rimedio corretto è l'appello del procuratore generale, ai sensi dell'art. 554-quater c.p.p. e nei limiti di legge. Il ricorso è stato quindi qualificato come appello e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Catania per la prosecuzione del giudizio di secondo grado.
Norme richiamate
richiamato nel testo come riferimento della sentenza impugnata; dal contesto emerge che si tratta della decisione predibattimentale di non luogo a procedere, ma la Corte fonda la propria decisione soprattutto sulle norme sulle impugnazioni
individua la sentenza di non luogo a procedere resa all'udienza predibattimentale
art. 554-quater cod. proc. pen.
prevede l'appellabilità della sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell'art. 554-ter c.p.p. da parte del procuratore generale; la Corte esclude la ricorribilità diretta per cassazione
art. 593, comma 2, cod. proc. pen.
richiamato come limite ai casi in cui il procuratore generale può appellare
art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.
richiamato per delimitare i vizi deducibili contro la sentenza di non luogo a procedere in appello
la facoltà di ricorso per saltum è ritenuta riferibile solo alle sentenze di primo grado nel giudizio di cognizione, non alla sentenza predibattimentale di non luogo a procedere
art. 428, comma 1, cod. proc. pen.
la modifica del 2017 ha reso appellabile la sentenza di non luogo a procedere; non è stata reintrodotta la ricorribilità immediata per cassazione
richiamata come fonte della modifica dell'art. 428 c.p.p.
art. 311, comma 2, cod. proc. pen.
citato come esempio di previsione espressa della ricorribilità immediata oltre i limiti ordinari
artt. 620 e ss. cod. proc. pen.
richiamati per evidenziare l'incompatibilità tra gli esiti tipici del giudizio di cassazione e quelli dell'appello contro la sentenza predibattimentale
Massime di principio
- La sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'udienza predibattimentale è, dopo la riforma del 2017, impugnabile con appello e non con ricorso diretto per cassazione, salvo espressa previsione legislativa contraria.
- Il ricorso per saltum ex art. 569 c.p.p. è rimedio eccezionale e opera soltanto per le sentenze di primo grado del giudizio di cognizione, non per tutte le decisioni impugnabili.
- Quando un'impugnazione è proposta con il rimedio sbagliato, il giudice di legittimità può riqualificarla nel mezzo corretto se ciò è compatibile con la struttura del procedimento e con il sistema delle impugnazioni.
- L'interpretazione delle norme sulle impugnazioni deve privilegiare la coerenza sistematica e la ragionevole durata del processo, evitando passaggi procedurali inutilmente duplici.
- Nella disciplina della sentenza predibattimentale di non luogo a procedere, gli esiti tipizzati dall'appello non sono sovrapponibili a quelli della cassazione, sicché la ricorribilità immediata va esclusa in mancanza di previsione espressa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17670/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17672/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17674/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17678/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17681/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17686/2026 del 18/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →