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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02937/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revisione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza definitiva che aveva confermato la condanna per furto in abitazione (reato commesso il 04/12/2017). La ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 630 lett. c) c.p.p. per errata interpretazione del concetto di "prova nuova", sostenendo che lo stato di detenzione domiciliare alla data del fatto costituisce prova oggettiva e non valutata; 2) illogicità della motivazione perché la detenzione domiciliare impedirebbe in termini assoluti il compimento del reato anche entro venti km; 3) omessa valutazione di prova decisiva (certificato del casellario giudiziale attestante la detenzione domiciliare); 4) violazione dell'art. 631 c.p.p. per omesso esercizio dei poteri istruttori volti a verificare l'effettiva sussistenza dell'alibi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che la prova nuova (detenzione domiciliare) era irrilevante perché non idonea a sovvertire il riconoscimento fotografico effettuato da un agente di polizia sui fotogrammi delle videoregistrazioni, che mostrano la ricorrente senza occhiali. La corte territoriale ha ritenuto che la detenzione domiciliare non dimostra di per sé l'impossibilità di commettere il reato senza prova di controlli continui o piantonamento; l'alibi non è stato allegato con elementi che ne attestassero affidabilità e persuasività (es. frequenza/risultanza dei controlli nel giorno del fatto). Per tali ragioni la declaratoria di inammissibilità è stata ritenuta logicamente adeguata. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con aumento considerata la colpa nell'aver proposto ricorso manifestamente infondato.

Norme richiamate

  • art. 630, lett. c) cod. proc. pen.

    Definisce le "prove nuove" rilevanti per la revisione. La Corte conferma che rientrano anche prove non acquisite o non valutate nel giudizio precedente, ma esse devono essere tali da potere, in termini di ragionevole sicurezza, scalfire il compendio probatorio originario.

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Regola l'alibi come motivo di revisione e i poteri istruttori: l'alibi deve essere affidabile e persuasivo; il giudice può valutare preliminarmente l'ammissibilità e richiedere elementi sulla affidabilità della nuova prova.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le spese e le sanzioni in caso di ricorso infondato; la Corte ha applicato la sanzione e disposto il pagamento alla Cassa delle Ammende per inammissibilità imputabile a colpa.

  • art. 1, comma 64, legge n. 103/2017

    Consente l'aumento, oltre il massimo edittale, della somma dovuta in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha esercitato tale facoltà fissando €3.000,00.

Massime di principio

  • La "prova nuova" ai fini della revisione deve non solo essere nuova o non valutata, ma anche idonea a mettere in dubbio in termini di ragionevole sicurezza il compendio probatorio originario.
  • Lo stato di detenzione domiciliare, in assenza di elementi che provino controlli continui o piantonamento, non costituisce automaticamente un alibi efficace: va dimostrata la reale impossibilità di allontanarsi nel momento del fatto.
  • L'onere di allegare e circostanziare l'alibi spetta al ricorrente: bisogna produrre documentazione e indicare la frequenza/modalità dei controlli che rendono l'alibi affidabile e persuasivo.
  • Il giudice può effettuare un giudizio preliminare di ammissibilità e respingere istanze manifestamente inidonee senza riesaminare il merito, purché la motivazione sia logica e adeguata.
  • Proporre istanze di revisione prive di elementi concreti e valutabili può comportare l'addebito delle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), anche aumentate ai sensi della legge n.103/2017.

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