Cassazione Civile, Ordinanza n. 04530/2026 del 28/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha applicato imposta di registro proporzionale e sanzioni a un atto notarile del 22 ottobre 2021, qualificandolo come atto ricognitivo o dichiarativo avente contenuto tassabile. Il giudice di merito aveva invece ritenuto, per il resto, che l'atto fosse meramente ricognitivo di una situazione debitoria già esistente, senza effetti innovativi o accrescitivi nella sfera patrimoniale delle parti, e quindi assoggettabile a imposta fissa, salvo la tassazione della quietanza nella misura proporzionale dello 0,5%. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma la Corte ha rilevato che esso si limitava a riproporre le tesi già svolte nei gradi di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza censurare in diritto gli accertamenti di fatto e la qualificazione dell'atto compiuti dal giudice di appello. Il contribuente ha resistito con controricorso e memoria, chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la censura non contenesse un vero motivo di ricorso ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., perché si risolveva in una mera contrapposizione delle valutazioni dell'Ufficio a quelle già disattese in appello. La sentenza impugnata, fondata su un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione e su una qualificazione dell'atto come non innovativo della sfera patrimoniale, è stata quindi confermata. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente.
Norme richiamate
art. 43, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986
È richiamato nel quadro della tassazione dell'atto come atto ricognitivo/dichiarativo, nella ricostruzione della pretesa fiscale oggetto di lite.
art. 6, Tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131 del 1986
La sentenza d'appello, richiamata dalla Corte, vi collega la tassazione della quietanza con imposta proporzionale dello 0,5%.
art. 21, comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986
È richiamato insieme all'art. 6 della tariffa per fondare la tassazione della quietanza contenuta nell'atto.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché il motivo non contesta specificamente la decisione impugnata e si limita a riproporre le difese di merito, integrando un 'non motivo'.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile un motivo che si limiti a riproporre le tesi difensive già svolte nei gradi di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La qualificazione di un atto come meramente ricognitivo o dichiarativo, privo di effetti innovativi o accrescitivi nella sfera patrimoniale delle parti, costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non censurabile in cassazione se non nei limiti consentiti dal vizio dedotto.
- Quando un atto si limita a confermare e quantificare un'obbligazione già esistente, la sua tassazione non può essere automaticamente ricondotta alla disciplina degli atti traslativi o costitutivi, dovendosi distinguere l'effetto ricognitivo dalla eventuale autonoma quietanza eventualmente contenuta nell'atto.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la censura deve essere specifica, autosufficiente e capace di criticare la motivazione della decisione impugnata; la mera contrapposizione tra valutazione della parte e giudizio del merito non integra un motivo idoneo.
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