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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18042/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte istante)

La controversia

La vicenda riguarda un'istanza di correzione di errore materiale proposta contro un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile una domanda di revocazione. L'istante ha segnalato che nel provvedimento risultavano erroneamente riportati i cognomi e i nomi delle parti: il cognome della ricorrente, il nome della stessa, il cognome di altri soggetti indicati quali parti e la denominazione sociale della società ricorrente. La richiesta era volta a rettificare tali indicazioni anagrafiche, ritenute frutto di meri errori materiali. L'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese nel procedimento di correzione.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale, rilevando che l'inesatta indicazione del nome di una parte nell'epigrafe del provvedimento integra errore materiale emendabile quando non determini incertezza sull'identificazione sostanziale della parte e sulle relative posizioni processuali. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza precedente, ordinando che i nomi e cognomi errati fossero sostituiti con quelli corretti. Non ha adottato statuizioni sulle spese, data la natura speciale del procedimento di correzione degli errori materiali.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La correzione del provvedimento della Corte di cassazione può essere chiesta e può essere rilevata d'ufficio dalla Corte in qualsiasi tempo.

  • art. 287 c.p.c.

    L'inesatta indicazione del nome di una parte rientra nell'errore materiale emendabile quando non comporti incertezza sull'identificazione sostanziale della parte e sulle conseguenti posizioni processuali.

Massime di principio

  • L'erronea indicazione anagrafica di una parte in un provvedimento giudiziario è correggibile come errore materiale se l'identità sostanziale della parte resta univocamente riconoscibile e non sorgono dubbi sulle posizioni processuali.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali, la Corte può intervenire anche d'ufficio e in ogni tempo, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
  • Quando il procedimento ha natura meramente correttiva e non contenziosa, non va pronunciata una statuizione sulle spese di lite, perché non è individuabile una parte vittoriosa o soccombente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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