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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17397/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 791/2021 che aveva dichiarato inammissibili e rigettato due opposizioni all'ordinanza di vendita e al decreto di trasferimento degli immobili esecutati nella procedura n. 54/2017. Il ricorso in cassazione articolava cinque motivi: (1) nullità/illogicità della motivazione sulla corretta esecuzione delle operazioni di vendita (presunte violazioni di norme sul termine e sulle modalità della vendita); (2) omessa pubblicità del provvedimento di differimento/sospensione della vendita e conseguente nullità; (3) omessa applicazione delle norme relative all'estinzione del processo esecutivo e mancata riattivazione della procedura; (4) illegittima condanna del Fallimento al pagamento delle spese a favore di parti ritenute non legittimate; (5) omissione di pronuncia ex art.112 c.p.c. rispetto alla richiesta di revoca della condanna ai sensi dell'art.96 c.p.c. e contrasto tra motivazione e dispositivo.

La decisione

Il ricorso è stato respinto in toto (in parte dichiarato anche inammissibile). La Corte ha ritenuto che i primi tre motivi fossero infondati poiché l'errata indicazione originaria della data di vendita era stata successivamente emendata e non aveva arrecato nocumento concreto alla curatela; il differimento disposto dal collegio di reclamo non richiedeva forme di pubblicità previste dalla legge trattandosi di provvedimento interinale; non sussisteva sospensione tecnica che giustificasse l'applicazione delle norme sull'estinzione del processo esecutivo. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di specificità sulla illegittimità dei soggetti beneficiari delle spese, dal momento che tali creditori si erano costituiti e avevano partecipato al giudizio. Il quinto motivo è risultato aspecifico e confuso fra distinti piani di valutazione. Conseguenza: rigetto del ricorso; condanna del Fallimento al pagamento delle spese di questa fase di legittimità in favore delle controricorrenti; liquidazione delle spese e indicazione degli obblighi di versamento ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Norma sulla impugnazione in Cassazione; utilizzata per inquadrare i motivi di ricorso (nn. 3 e 4) relativi a violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 132 cod. proc. civ.

    Principi generali della motivazione delle decisioni; censurata in ragione di una presunta illogicità della motivazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata

  • art. 569 cod. proc. civ.

    Termini per lo svolgimento delle operazioni di vendita forzata; la Corte ha ritenuto che la violazione formale del termine non abbia prodotto concreto nocumento

  • art. 617 cod. proc. civ.

    Norme sulle operazioni di vendita e relative formalità; contestata ma Corte ha ritenuto regolare il percorso, anche dopo emendamenti

  • art. 100 cod. proc. civ.

    Regole di competenza e composizione del giudice; richiamata nei motivi relativi alla correttezza procedurale

  • art. 624 cod. proc. civ.

    Sospensione dell'esecuzione; la Corte ha precisato che non si era verificata una sospensione tecnica prevista da questa norma, bensì un differimento delle operazioni

  • art. 624-bis cod. proc. civ.

    Richiamata nella censura sulla pubblicità del provvedimento di sospensione/differimento, ma la Corte ha escluso obbligo di pubblicità per provvedimenti interinali del collegio

  • art. 591-ter cod. proc. civ.

    Recourse contro provvedimenti del professionista delegato; utilizzato per contestare atti e reclami, ma la Corte ha ritenuto che il reclamo avesse valutato gli aspetti rilevanti

  • art. 618, 626, 627, 630 cod. proc. civ.

    Norme sulle formalità di vendita, ripresa del procedimento e gli effetti della mancata riattivazione; la Corte ha escluso l'applicabilità dell'eccezione di estinzione perché non vi era sospensione tecnica

  • art. 91, 115 cod. proc. civ.

    Richiamate in relazione alla condanna alle spese e alla eventuale illegittimità dei beneficiari; la Corte ha ritenuto legittima la condanna dato che i creditori avevano partecipato al giudizio

  • R.D. n. 267 del 16/03/1942 (legge fallimentare), artt. 51, 92 e segg.

    Norme concorsuali richiamate per la posizione della curatela e del fallimento; utilizzate per valutare gli interessi della curatela e le contestazioni sulle spese

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Obbligo del giudice di decidere su tutte le questioni proposte; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e confuso, senza provare omissione rilevante

  • art. 96 cod. proc. civ.

    Condanna per lite temeraria: la Corte ha esaminato la censura sulla condanna ai sensi dell'art.96 e l'ha ritenuta aspecifica e non fondata in questa sede

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002

    Norma relativa all'obbligo di versamento per il processo telematico; invocata per disporre gli adempimenti conseguenti al rigetto

  • art. 12 delle preleggi

    Principio di applicazione della legge nel tempo; richiamato nella censure sulla pubblicità e nullità procedurale

Massime di principio

  • I vizi formali relativi a date o indicazioni nella ordinanza di vendita che siano stati successivamente corretti non sono di per sé sufficienti ad annullare l'atto se non viene dimostrato un concreto nocumento per la parte interessata.
  • Il differimento o la sospensione 'inerziale' delle operazioni di vendita disposto da un collegio di reclamo, quando si tratta di provvedimento interinale, non richiede necessariamente forme di pubblicità ulteriore se la legge non lo prevede e se tutti i potenziali offerenti restano in pari condizioni.
  • Per ottenere successo in sede di legittimità è necessario illustrare con chiarezza e specificità i fatti rilevanti e il concreto pregiudizio subito: censure aspecifiche o meramente ricognitive sono suscettibili di inammissibilità o rigetto.
  • La condanna alle spese può essere legittimamente disposta a favore di soggetti che si sono costituiti e hanno svolto attività difensiva nel processo, anche se in una fase successiva risultano solo intimati in Cassazione; l'onere probatorio di illegittimità del loro titolo grava sul ricorrente.
  • La mancata opposizione al verbale di aggiudicazione non può essere facilmente sanata tramite impugnazione del decreto di trasferimento: le questioni sostanziali sulle aggiudicazioni vanno tempestivamente dedotte nelle sedi previste.

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