Cassazione Penale, Ordinanza n. 16021/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto. Con l'unico motivo ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle prove a suo carico, sostenendo in sostanza l'insufficienza o l'illogicità dell'apparato argomentativo sulla responsabilità penale. La difesa ha inoltre depositato una memoria, ma la Corte rileva che essa non introduce elementi nuovi rispetto ai profili già scrutinati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo formulato. Ha affermato che il vizio di motivazione censurabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. riguarda solo il contrasto logico della sentenza con massime di esperienza o altre affermazioni del provvedimento, e non consente alla Cassazione una rivalutazione delle acquisizioni processuali. Nel caso concreto, la sentenza impugnata presentava una motivazione logica e coerente, basata su risultanze probatorie ritenute incontroverse e convergenti, ulteriormente corroborate dalla mancata allegazione di pagamento da parte dell'imputato nell'immediatezza. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La censura per vizio di motivazione è ammissibile solo quando la sentenza presenti un effettivo deficit logico o un contrasto con massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento; non è consentito alla Cassazione una verifica della corrispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
La motivazione della sentenza impugnata non presentava vizi riconducibili alla nozione di illogicità o mancanza motivazionale delineata dalla norma.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
È richiamato il principio secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente, senza possibilità di rivalutazione del merito probatorio.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non coincide con una semplice diversa lettura delle prove, ma richiede un effettivo scostamento logico della decisione rispetto alle massime di esperienza o alle stesse premesse argomentative del provvedimento.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulle risultanze processuali quando la motivazione sia internamente coerente e non manifestamente illogica.
- La prova della responsabilità può essere ritenuta adeguatamente fondata quando il giudice di merito valorizzi elementi probatori convergenti e logicamente coordinati, senza che il ricorrente possa limitarsi a sollecitare una rilettura del compendio probatorio.
- La mancanza di allegazioni difensive immediate incompatibili con l'ipotesi accusatoria può essere valorizzata come elemento corroborante del quadro probatorio, purché ciò avvenga senza indebite inversioni dell'onere della prova.
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