Cassazione Civile, Ordinanza n. 06480/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia origina da un'esecuzione immobiliare promossa sulla base di un decreto ingiuntivo per spese condominiali, culminata in un decreto di trasferimento del bene a favore di un terzo aggiudicatario. Il soggetto che ha poi proposto ricorso per revocazione aveva impugnato gli esiti del giudizio di merito sostenendo che il bene esecutato non appartenesse alla debitrice formale intestataria, ma ad altro soggetto, e che nel giudizio di merito fossero state introdotte più domande autonome: una di accertamento della proprietà, una domanda assimilabile all'opposizione di terzo e ulteriori censure non esaminate. Nel ricorso ex art. 391-bis c.p.c. vengono dedotti due errori di fatto della precedente ordinanza di cassazione: 1) l'asserita mancata considerazione della pluralità e autonomia delle domande proposte, non riducibili a una mera opposizione agli atti esecutivi; 2) l'asserita erronea affermazione che non fosse stata censurata la possibilità per la corte di merito di mutare la qualificazione giuridica della domanda, con conseguente preclusione di ogni altra questione per giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado. In sostanza, il ricorrente chiede la revocazione della precedente declaratoria di inammissibilità, sostenendo che la Corte di cassazione avrebbe travisato il contenuto degli atti e omesso di valorizzare l'autonomia di alcune domande di merito, in particolare quella di accertamento della proprietà.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Ritiene, anzitutto, che il ricorrente non abbia colto la ratio decidendi della precedente ordinanza n. 21999/2023: la questione decisiva era che il Tribunale aveva qualificato l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, in applicazione del principio dell'apparenza, il mezzo di impugnazione contro la sentenza di primo grado doveva essere il ricorso per cassazione e non l'appello. Poiché tale ratio non era stata adeguatamente censurata, la precedente declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione restava ferma e si era formato il giudicato sulla decisione di primo grado. In secondo luogo, la Corte osserva che le doglianze formulate non integrano un errore di fatto revocatorio, ma al più un dissenso interpretativo o valutativo sugli atti processuali, che è estraneo all'art. 395, n. 4, c.p.c. Non vi è dunque spazio per la revocazione dell'ordinanza di legittimità. Non sono liquidate spese per mancata difesa degli intimati, ma è dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è il rimedio esperibile avverso le decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto, ma solo nei limiti rigorosi dell'errore revocatorio
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
l'errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione di un fatto risultante dagli atti, non in un errore di interpretazione o valutazione
viene richiamato con riferimento ai motivi del precedente ricorso per cassazione e alla necessità di censurare correttamente la ratio decidendi
l'opposizione riguardante il decreto di trasferimento viene qualificata come opposizione agli atti esecutivi
viene richiamato nel contesto della disciplina dell'impugnazione nelle opposizioni esecutive
viene evocato dal ricorrente come norma relativa all'opposizione di terzo all'esecuzione
viene richiamato nelle doglianze relative a omessa pronuncia, ma la Corte ritiene che tali questioni restino precluse per effetto del giudicato
norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e per la richiesta di rinvio in pubblica udienza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene applicato per dare atto del presupposto dell'ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato
non è citato espressamente nel testo ma il tema dell'onere di corretta impugnazione e della deduzione dei fatti processuali è sotteso alla decisione
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando vi sia una svista percettiva immediatamente verificabile sugli atti interni al giudizio di legittimità; non è consentito trasformarla in un nuovo giudizio di merito o in una critica alla valutazione giuridica compiuta dalla Corte.
- Non integra errore di fatto revocatorio il dissenso sulla qualificazione giuridica delle domande o sull'interpretazione degli atti processuali, perché tali profili attengono al giudizio e non alla mera percezione del fatto processuale.
- Quando il giudice di merito qualifica la controversia in un determinato rito o tipo di opposizione, il mezzo di impugnazione va individuato secondo il principio dell'apparenza, avuto riguardo alla qualificazione operata dal giudice, anche se corretta o meno.
- Se la sentenza di primo grado non è impugnata con il mezzo corretto, la decisione può passare in giudicato e precludere l'esame di questioni ulteriori, comprese eventuali doglianze sull'omessa pronuncia o sull'integrità del contraddittorio.
- Per superare una declaratoria di inammissibilità fondata su una specifica ratio decidendi, il ricorrente deve attaccare proprio quella ragione decisoria; la riproposizione di questioni di merito diverse o solo apparentemente collegate non è sufficiente.
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