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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06322/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi nascevano dalla riforma in appello che aveva ritenuto Tarascio responsabile di peculato per essersi appropriato di più plichi postali e Amendola responsabile di ricettazione perché la corrispondenza sottratta era stata rinvenuta presso la sua abitazione. Tarascio ha dedotto, tra l'altro, l'erronea qualificazione come incaricato di pubblico servizio (presupposto del peculato), la possibile derubricazione ad appropriazione indebita con conseguente mancanza di querela o prescrizione, e vizi di motivazione sul dolo e sulla qualificazione come truffa. Amendola ha contestato la mancanza di prova della conoscenza della provenienza delittuosa e dell'elemento soggettivo richiesto per la ricettazione, nonché vizi procedurali relativi all'istruttoria, all'avviso sulla sostituzione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Tarascio dichiarandolo manifestamente infondato e inammissibile: ha confermato che Tarascio, dipendente addetto allo smistamento della corrispondenza per una societa privata abilitata, rivestiva la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p. in combinato disposto con l'art. 18 del d.lgs. 261/1999, rendendo configurabile il reato di peculato; gli altri motivi di Tarascio (querela, prescrizione, vizio di motivazione) sono stati ritenuti infondati. Per Amendola il ricorso è stato accolto: la Corte ha annullato senza rinvio la condanna per ricettazione perché la motivazione impugnata non ha dimostrato l'elemento soggettivo specifico del reato (ricezione con fine di procurare profitto), limitandosi a inferire la conoscenza della provenienza illecita dalla presenza della corrispondenza in casa. Conseguenze economiche: Tarascio condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; per Amendola annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    Il peculato richiede la qualifica di incaricato di pubblico servizio o di pubblico ufficiale: la Corte ha ritenuto applicabile il peculato perché l'imputato, addetto allo smistamento postale, aveva la disponibilità della corrispondenza.

  • art. 358 cod. pen. (incaricato di pubblico servizio)

    La Corte ha richiamato l'art. 358 per affermare che le persone addette ai servizi postali, indipendentemente dal soggetto erogatore, rientrano nella nozione di incaricato di pubblico servizio.

  • d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 (servizio postale universale)

    art. 18 d.lgs. n. 261/1999

    Secondo la Corte l'art. 18 del d.lgs. 261/1999 qualifica espressamente le persone addette ai servizi postali come incaricate di pubblico servizio, anche se impiegate da soggetti privati autorizzati.

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    art. 648, comma 4 cod. pen. (menzionato in ricorso)

    La ricettazione è reato a dolo specifico: occorre dimostrare non solo la conoscenza della provenienza illecita, ma anche la ricezione con la finalità di ottenere un profitto. La Corte ha contestato alla motivazione l'assenza della prova del fine di profitto.

Massime di principio

  • Il personale addetto ai servizi postali di soggetti titolari di licenza individuale è considerato incaricato di pubblico servizio ai fini penali: la qualifica pubblicistica deriva dall'attività (servizio postale universale) e non dalla titolarità pubblica dell'ente erogatore.
  • Per configurare il peculato è necessario provare la qualifica soggettiva (incaricato di pubblico servizio) e lappropriazione di cose di cui si ha la disponibilità per ragioni di servizio; la privatizzazione del gestore non esclude la rilevanza pubblicistica.
  • La ricettazione è un reato a dolo specifico: la mera ritrovamento o detenzione di cose provenienti da reato non basta; è richiesta la prova che il ricevente abbia ricevuto la cosa sapendone la provenienza illecita e con il fine di procurare a sé o ad altri un profitto.
  • La motivazione giudiziale deve esplicitare gli elementi essenziali del reato contestato; l'assenza di indicazione del fine di profitto o della prova della ricezione può portare allannullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
  • Le doglianze processuali che implichino una diversa valutazione della prova (es. nuova ritenuta delle dichiarazioni di un imputato) possono giustificare la rinnovazione dellistruttoria, ma la mancata rinnovazione va valutata in concreto e motivate.
  • In sede di impugnazione, la derubricazione del fatto e le eccezioni di prescrizione o procedibilità devono essere specificamente fondate sul piano fattuale e giuridico per avere successo.

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